REGIONE  CALABRIA

COMUNE  DI  LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza) 

 

AVVISO AL PUBBLICO DI CONCORSO

 

PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUALE PER IL SOSTEGNO ALL’ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE NEL COMUNE DI LONGOBARDI

 

- ANNO 2007 -

 


·        Legge Regionale n. 32 del 25.11.1996

·         Legge n.431 del 09.12.1998

·       Legge Regionale n. 1 dell’11.01.2006

·       Delibera di Giunta Regionale n. 206 del 27.03.2006.

 

        Ai sensi della delibera CIPE n. 100 del 30.06.99, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 3517 del 22. 11.99, e delle delibere di Giunta Regionale n.381 del 16.05.2001 , n.466 del 31.05.2001, n. 758 del 06.08.2002 , n. 655 del 07.07.2005 e n. 206 del 27.03.2006 di ridefinizione dei requisiti di partecipazione e dei criteri di calcolo, nonché della nota n.10389 del 22.11.2006, sono aperti i termini del concorso per la formazione della graduatoria di aspiranti all’assegnazione di contributo annuale, per il sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di integrare il pagamento dei canoni in locazione.

 

BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

 

        Potranno beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione che siano in possesso dei seguenti requisiti:

 

a)                Cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea, è ammesso se munito di permesso di soggiorno o di carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs n. 286/98 e successive modifiche;

b)                Residenza anagrafica nel Comune cui si riferisce l’avviso pubblico e nell’alloggio oggetto della locazione;

c)                 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;

d)                Non essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale o di un alloggio comunale;

e)                Assenza del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio, esclusi i casi di titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”, di una quota non superiore al 50% su un singolo alloggio o cumulata su più alloggi, o di proprietà di alloggio accatastato come inagibile o dichiarato inagibile o inabitabile dal Sindaco;

f)                  Patrimonio mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 130/2000 (Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione ISEE);

g)                Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi dei D. Lgs di cui al punto f), non superiore ad €. 17.000,00;

h)                Valore ISE, valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, rientranti entro i parametri seguenti:

 

- fascia A   Valore ISE inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS =  Incidenza canone/ISE non inferiore al 14 %,  

 

- fascia B Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00

        Valore ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e no superiore    ad €. 17.000      = Incidenza canone/ISE non inferiore al 24 %.

 

         Ai soli fini del sostegno alla locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30 % in presenza di uno dei seguenti requisiti, non cumulabili:

 

a)    presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

 

b)    presenza di uno o più redditi da sola pensione o presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

 

        L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30 % del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica.

 

        Tutti i requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dai citati D. Lgs 109/98 e 130/2000, nonché dal DPCM n. 221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui al punto c) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

 

        Non sono efficaci:

 

a)    eventuali nuove dichiarazioni sostitutive in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale;

 

b)    eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.

 

 

DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI

 

        Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato nei termini di legge:

 

-         Fascia A :    il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14 %, per un massimo di

        €. 3.100,00;

 

-         Fascia B:   il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24 % per un massimo di

        €. 2.325,00.

        Per il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiore a 15 giorni.

 

CANONE DI LOCAZIONE

 

        Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

 

        Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni.

 

-         In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.

 

-         Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all’avvento del decesso e verserà l’eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

         Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.

         Le domande, compilate esclusivamente sul modello predisposto, debbono essere presentate o spedite entro le ore 14 del 27 febbraio 2008 (fa fede la data di spedizione).

 

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI

 

         E’ di competenza dei Comuni:

-         Predisposizione e pubblicazione del bando comunale entro il 31 dicembre;

-         Istruttoria delle domande, verifica del possesso dei requisiti previsti ed approvazione della graduatoria;

-         Inviare alla Regione Calabria entro i termini di legge (entro il 31 maggio) atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;

-         Procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

 

In presenza di uno dei seguenti casi:

 

  -           somma dei redditi Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti

-         somma dei redditi Irpef ed Irap inferiori al canone annuo 

-         somma dei redditi Irpef ed Irap superiori al canone annuo del 15 %

 

il Comune, prima dell’erogazione del contributo, dovrà:

 

-         verificare l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata

-         escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;

-         procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI

 

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la determinazione dei parametri ISE ed ISEE.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l’esclusione dal concorso.

 

         Per ogni altra disposizione non esplicitata si rinvia al bando allegato alla Delibera della Giunta Regionale della Regione Calabria n. 206 del 27 marzo 2006.

 

 

 

Longobardi lì,   27 dicembre 2008

                                                                                       IL RESPONSABILE DELL’UTC

                                                                                         Ing. Salvatore CARNEVALE