COMUNE DI LONGOBARDI
(Provincia
di Cosenza)
PER
- ANNO 2007 -
·
Legge
Regionale n. 32 del 25.11.1996
·
Legge
n.431 del 09.12.1998
· Legge Regionale n. 1
dell’11.01.2006
· Delibera di Giunta Regionale n.
206 del 27.03.2006.
Ai
sensi della delibera CIPE n. 100 del 30.06.99, in attuazione della
deliberazione di Giunta Regionale n. 3517 del 22. 11.99, e delle delibere di
Giunta Regionale n.381 del 16.05.2001 , n.466 del 31.05.2001, n. 758 del
06.08.2002 , n. 655 del 07.07.2005 e n. 206 del 27.03.2006 di ridefinizione dei
requisiti di partecipazione e dei criteri di calcolo, nonché della nota n.10389
del 22.11.2006, sono aperti i termini del concorso per la formazione della
graduatoria di aspiranti all’assegnazione di contributo annuale, per il
sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione, destinato a conduttori di
immobili di proprietà pubblica o privata, con contratto regolarmente
registrato, in possesso dei requisiti successivamente descritti, al fine di
integrare il pagamento dei canoni in locazione.
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI
Potranno
beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a)
Cittadinanza
italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Il cittadino di uno Stato
non aderente all’Unione Europea, è ammesso se munito di permesso di soggiorno o
di carta di soggiorno, ai sensi del D. Lgs n. 286/98 e successive modifiche;
b)
Residenza
anagrafica nel Comune cui si riferisce l’avviso pubblico e nell’alloggio oggetto della
locazione;
c)
Titolarità
di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi
dell’ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato
presso l’Ufficio del Registro, purché fra il conduttore ed il locatore non vi
sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
d)
Non
essere assegnatario di un alloggio ERP a canone sociale o di un alloggio
comunale;
e)
Assenza
del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un
alloggio, esclusi i casi di titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”,
di una quota non superiore al 50% su un singolo alloggio o cumulata su più
alloggi, o di proprietà di alloggio accatastato come inagibile o dichiarato
inagibile o inabitabile dal Sindaco;
f)
Patrimonio
mobiliare non superiore a €. 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal
Decreto Legislativo n. 109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.
130/2000 (Dichiarazione Sostitutiva Unica ed Attestazione ISEE);
g)
Valore
ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi dei D. Lgs di
cui al punto f), non superiore ad €. 17.000,00;
h)
Valore
ISE, valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ed
incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE,
rientranti entro i parametri seguenti:
- fascia A Valore ISE inferiore o uguale
alla somma di due pensioni minime INPS =
Incidenza canone/ISE non inferiore al 14 %,
- fascia B Valore ISEE non superiore ad €. 15.000,00
Valore
ISE superiore alla somma di due pensioni minime INPS e no superiore ad €. 17.000 =
Incidenza canone/ISE non inferiore al 24 %.
Ai soli fini del sostegno alla
locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione
rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito
del 30 % in presenza di uno dei seguenti requisiti, non cumulabili:
a) presenza di un solo reddito
derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
b) presenza di uno o più redditi da
sola pensione o presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
L’anno
di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento
del 30 % del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva
Unica.
Tutti
i requisiti richiesti sono valutati con riferimento al nucleo familiare così
come determinato dai citati D. Lgs 109/98 e 130/2000, nonché dal DPCM n.
221/1999 così come modificato dal DPCM n. 242/2001, tranne il requisito di cui
al punto c) che si riferisce al soggetto richiedente il contributo.
Non
sono efficaci:
a) eventuali nuove dichiarazioni
sostitutive in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente
dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando
comunale;
b) eventuali nuove dichiarazioni
sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari ed economiche,
presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI
Il
contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al
netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolato nei termini di legge:
-
Fascia
A :
il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14 %, per un massimo di
€.
3.100,00;
-
Fascia
B: il contributo è tale da ridurre
l’incidenza al 24 % per un massimo di
€.
2.325,00.
Per
il calcolo del numero dei mesi di possesso dei requisiti non si considerano le
frazioni di mese inferiore a 15 giorni.
CANONE DI LOCAZIONE
Il
canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla
somma dei canoni di locazione relativi all’anno per il quale si chiede il
contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di
un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale
è stata presentata la domanda.
Nel
caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di
apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei
canoni.
-
In
caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel
rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.
-
Qualora
non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente
all’approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il
Comune provvederà al ricalcolo dell’incidenza del canone in base al numero dei
mesi di locazione fino all’avvento del decesso e verserà l’eventuale contributo
così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice
Civile.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, i requisiti per l’accesso e la situazione economica del nucleo
familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva.
Le domande, compilate
esclusivamente sul modello predisposto, debbono essere presentate o spedite
entro le ore 14 del 27 febbraio 2008 (fa fede la data di spedizione).
ACCERTAMENTO DEI REQUISITI
E’ di competenza dei Comuni:
-
Predisposizione
e pubblicazione del bando comunale entro il 31 dicembre;
-
Istruttoria
delle domande, verifica del possesso dei requisiti previsti ed approvazione
della graduatoria;
-
Inviare
alla Regione Calabria entro i termini di legge (entro il 31 maggio) atto
amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
-
Procedere
alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in
materia di autocertificazioni.
In presenza di uno dei seguenti
casi:
- somma dei redditi
Irpef e Irap pari a zero, fatti salvi i redditi esenti
-
somma
dei redditi Irpef ed Irap inferiori al canone annuo
-
somma
dei redditi Irpef ed Irap superiori al canone annuo del 15 %
il Comune, prima dell’erogazione
del contributo, dovrà:
-
verificare
l’effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i
servizi sociali o altra struttura comunale demandata
-
escludere
dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e
nel caso di soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni
valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve
quelle derivanti da redditi esenti ai fini Irpef;
-
procedere
alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di
autocertificazioni.
ALTRE DISPOSIZIONI
Con la
sottoscrizione della domanda, il concorrente assume la responsabilità di
attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il
proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni
dichiarate per la determinazione dei parametri ISE ed ISEE.
La dichiarazione
mendace è punita dalla Legge penale e comporta altresì l’esclusione dal
concorso.
Per ogni altra disposizione non
esplicitata si rinvia al bando allegato alla Delibera della Giunta Regionale
della Regione Calabria n. 206 del 27 marzo 2006.
Longobardi lì, 27
dicembre 2008
IL RESPONSABILE DELL’UTC
Ing.
Salvatore CARNEVALE