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Ministero
dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA
POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI
SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
N.300/A/1/33792/109/16/1
Roma, 14.9.2004
Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione
della disciplina della patente a punti.
Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 con la
quale venivano fornite le prime indicazioni operative per garantire il
corretto funzionamento della nuova procedura della patente a punti di cui
all'art. 126 bis C.d.S.
In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura, che ha
mostrato complessivamente apprezzabili risultati dal punto di vista della
concreta riduzione degli incidenti stradali, si sono manifestate alcune problematiche
e sono stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente circolare, si
intende dare risposta allo scopo di garantire una corretta ed uniforme
applicazione della procedura della patente a punti.
1. Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate da Stato
estero
Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della
circolare n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è stata
attivata una sezione speciale dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida destinata a contenere le generalità dei conducenti stranieri che hanno
commesso nel territorio italiano violazioni che comportano la perdita di
punti.
Le conseguenze dell'annotazione delle violazioni commesse da conducenti
stranieri sono descritte nell'art. 6 ter della
legge 214/2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di origine non siano
sottoposti ad un regime simile alla patente a punti.
Con le procedure di trasmissione stabilite dall'art.126-bis
C.d.S., gli organi di polizia stradale possono,
dunque, procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni relative ai
conducenti titolari di patenti straniere ai quali siano state applicate
sanzioni che prevedono penalizzazioni sulla patente.
In attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono nel loro
ordinamento un meccanismo analogo a quello della patente a punti, codesti
Uffici invieranno la segnalazione all'Anagrafe nazionale per tutte le
violazioni commesse da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati
diversi dall'Italia.
2. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente
identificato successivamente.
Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12
agosto 2003 e secondo le disposizioni del comma 2 dell'art. 126-bis del
Codice della strada, come risulta riformulato per effetto della sentenza
dalla Corte Costituzionale n. 27/2005 del 12-24 gennaio 2005, nel caso in cui
il conducente non sia stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito,
la decurtazione di punteggio non viene attribuita al proprietario del veicolo
ma questi, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, ha
l'obbligo di comunicare chi era effettivamente alla guida del mezzo al
momento dell'accertamento. (1)
In tale ultima eventualità, in questa prima fase applicativa della nuova
procedura, sono sorti dubbi in ordine alla corretta prassi da seguire da
parte degli uffici di polizia. Sull'argomento, acquisito il conforme parere
dell'Ufficio Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e
dell'Ufficio Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si precisa quanto segue.
Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e
faccia pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione (conforme al
modello di cui all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era
effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi dell'art.38
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione di punteggio sarà attribuita
alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del
fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale.
Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione con la
quale comunica le generalità del conducente ma che non sia stata sottoscritta
da quest’ultimo nelle forme sopraindicate, il
verbale di contestazione deve essere notificato al soggetto indicato come
l'effettivo trasgressore.
La notifica del verbale alla persona indicata come conducente deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario non abbia
pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in cui abbia provveduto al
pagamento.
In quest’ultimo caso, il verbale non può
considerarsi definito e la somma versata dal proprietario deve essere
contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si esaurisca
anche per la persona che è stata indicata come effettivo trasgressore. In
tali circostanze, infatti, deve essere riconosciuta a questi la possibilità
di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S..
Se il conducente a cui è stato notificato il verbale ha presentato ricorso,
la somma versata in precedenza dall'obbligato in solido deve essergli sempre
restituita comunicandogli che la persona indicata come trasgressore ha fatto
ricorso.
Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore non provveda
al pagamento entro 60 giorni né faccia ricorso, il verbale deve intendersi
definito a suo carico: pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione
dei punti sarà inviata all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida con
le generalità di questa persona; analoga comunicazione dovrà essere inviata
al Prefetto per l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente
di guida.
In tal caso, la somma pagata in precedenza dall'obbligato in solido sarà introitata
quale pagamento in misura ridotta o quale acconto della somma da mettere a
ruolo, in relazione alla tempestività del pagamento effettuato.
3. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore a locatari (con
contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti con patto di riservato
dominio.
Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato, l'art. 126 bis
C.d.S. impone obbligo di chiedere al proprietario del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento
dell'accertamento dell'illecito.
La norma, utilizzando il termine "proprietario" non intende
riferirsi soltanto al soggetto che esercita un potere esclusivo sul veicolo
ma anche ai soggetti che, per effetto di un contratto di locazione
finanziaria ovvero per l'esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di
riservato dominio sul bene, ai sensi dell'art.196 C.d.S., sono obbligati in solido
con il trasgressore, in vece del proprietario del veicolo. In tali
situazioni, infatti, il proprietario del veicolo non può esercitare né di fatto né di diritto alcun potere di controllo sul
veicolo ed il verbale di contestazione non dovrebbe essergli neanche
notificato, atteso che non è tenuto al pagamento della relativa sanzione
pecuniaria in solido con il trasgressore.
Per questo motivo, anche allo scopo di non gravare inutilmente
l'amministrazione di spese di notifica che non potranno essere recuperate, si
ritiene che, in questi casi, il verbale di contestazione e la richiesta di
fornire le informazioni relative alla persona che si trovava alla guida
debbano essere notificate direttamente al locatario, all'usufruttuario o
all'acquirente con patto di riservato dominio che, tra l'altro, risultano
espressamente richiamati nei pubblici registri ed indicati nei documenti di
circolazione.
4. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore ad impresa
L'art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario del veicolo sia
una persona giuridica, l'onere di comunicare chi fosse alla guida del veicolo
spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non
si applica la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire i
dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile risalire al
conducente.
Con l'espressione "persona giuridica" la norma ha inteso comprendere
tutte le figure giuridiche diverse dalla persona fisica anche se, secondo le
norme del codice civile, sono sprovviste di personalità giuridica in senso
stretto. Per questo motivo, la procedura sopraindicata si ritiene possa
applicarsi a tutte le associazioni, imprese e società, comprese quelle di
persone, intestatarie di veicoli, anche se prive di personalità giuridica,
purché, sulla base delle risultanze della carta di
circolazione, il veicolo risulti intestato a nome della società o
dell'associazione e non a nome del singolo socio, amministratore o presidente
della stessa.
5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali
Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della strada che
conservano carattere penale (artt. 186, 187, 189 C.d.S.) dai quali
consegue la decurtazione di punti dalla patente del responsabile, la
comunicazione all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire
solo dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili
gravami senza che questi siano attivati dal reo.
La decurtazione si può applicare anche in caso di condanna conseguente a
patteggiamento poiché la misura non può essere inquadrata come sanzione
accessoria conseguente all'illecito.
Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa, un obbligo di
comunicazione della sentenza di condanna né da parte delle Cancellerie
giudiziarie né da parte dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno
cura di seguire periodicamente lo stato del procedimento penale sollecitando,
anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire le informazioni necessarie
in ordine alla sua conclusione allo scopo di consentire l'effettuazione della
comunicazione prescritta dall'art.126 bis C.d.S..
6. Termine per la comunicazione della decurtazione
Secondo le disposizioni dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S. il termine di 30
giorni entro il quale deve avvenire la comunicazione all'Anagrafe nazionale
circa la decurtazione dei punti, decorre dal momento in cui l'organo di
polizia ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione del verbale di
contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale comunicazione
dell'avvenuto pagamento in misura ridotta ovvero dell'esito dell'eventuale
gravame presentato avverso il verbale.
Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente dal contesto normativo in cui è collocato, atteso che la
decurtazione di punti è una conseguenza automatica della violazione contro la
quale non è ammesso un autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di polizia
che ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare
la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi più di 30
giorni dalla definizione del verbale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
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