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Con nota in data 16 maggio 2007
diretta al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per
l’Armonizzazione del Mercato e la
Tutela dei Consumatori Ufficio D3
- Strumenti di Misura e per conoscenza al Segretariato Generale della
Presidenza della Repubblica e alla Prefettura di Brindisi, ponevo un quesito
a detto Ministero sulla “Omologazione e taratura strumenti di misura.
Principio di legalità”.
Da varie circolari ministeriali il sottoscritto ha appreso che attualmente Codesto Ministero è unico competente per gli
strumenti di misura dei limiti di velocità, ma anche se la direttiva
2004/22/ce del 31 marzo 2004 elenca (all’art. 1) gli specifici strumenti ai
quali essa si riferisce, non cita i misuratori di velocità, non toglie ogni
iniziativa da parte di Codesto Ministero atta a superare le incertezze ed il
continuo contenzioso per carenza legislativa, a tutela dei consumatori.
E’ noto che non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili in materia
di velocità dei veicoli e con il quesito n. 1396085 del 10 aprile 2004,
Codesto Ministero chiarisce che le norme in vigore non riguardano le
apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità,
le quali risultano diversamente disciplinate dal decreto legislativo
30.04.1992, n.285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n.
495 (Codice della Strada), oltre che dai provvedimenti emanati dal competente
ex Ministero dei Lavori Pubblici.
Con nota 1341/2005 del 27/06/2005 del Ministero Infrastrutture e Trasporti,
di riscontro ad un quesito dell’ Ufficio Territoriale del Governo della
Prefettura di Ancona, si conferma che la Legge 11.08.1991, n. 273 “Istituzione del
sistema nazionale di taratura”, non è attualmente
applicabile ai misuratori di velocità e nel D.M. 30.11.1993, n. 591, emanato
dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, non compare
quello relativo alla velocità.
Ritiene detto Ministero dei Trasporti che, in assenza di norme comunitarie
vincolanti in materia di misuratori di velocità, valgono in Italia le norme
stabilite dall’ art 45 del Nuovo Codice della Strada
D.Lgs. n.285/1992
e dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495/1992 e dal D.M. 29/10/1997,
omettendo la norma fondamentale inserita nell’ art.
142, comma 6 del C.d.S. “Limite di velocità”, la quale recita testualmente:
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.
Detta omissione viene giustificata: Si precisa che, in assenza di norme di
riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento
diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può
procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo.
Con simile precisazione perde efficacia lo statuito dalla Corte di Cassazione
con le sentenze n. 21360 del 09/11/2004, n. 8231 del 20/04/2005, n. 7565
dell’11/07/1995:ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di
velocità costituiscono fonte di prova le risultanza delle apparecchiature
debitamente omologate, e ne continua con costante orientamento, come in
ultimo dalla sentenza n. 15324 del 05.06.2006: le apparecchiature
elettroniche preventivamente omologate.
Con il D.M. 29.10.1997 (Gazz. Uff. 16.12.1997, n. 1997), il
Ministro dei Lavori Pubblici, visto l’art. 142, comma 6, D. Lgs. n. 282/1992, Nuovo C.d.S., (omologazione dei prototipi); visto l’art. 345
del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di Esecuzione al C.d.S., (come modificato dall’art. 197 del D.P.R. n.
610/1996, sulla costruzione delle apparecchiature, loro applicazione e la
riduzione del 5% sull’accertamento di velocità), apporta ulteriori
modifiche limitatamente a detto art. 345 del Regolamento di Esecuzione sulle
autorizzazioni, lasciando inalterati i contenuti del richiamato art. 142
comma 6 del C.d.S. sulle omologazioni.
Omologazione non prevista sia nelle apparecchiature commercializzate prima
del 16/05/2005 ne dopo tale data, poiché si ritiene che in Italia non vi
siano norme di riferimento.
Con detto D.M./1997 appare superata la necessità
della taratura, poiché con l’art. 3: Le approvazioni
di apparecchiature per l’osservanza dei limiti di velocità concesse a
decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono dopo venti anni dopo il loro rilascio;
mentre con l’art. 4: Gli organi di Polizia stradale interessati all’uso delle
apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità
sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli
estremi
di approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e rispettare le
modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso.
Da quanto innanzi scaturisce che nei decreti di approvazione del 1993 del
dispositivo rilevatore di velocità, gestito dall’operatore di polizia
presente sul posto, l’ approvazione viene riconfermata con decreto del
16.05.2005, che può essere impiegato anche per il rilevamento della velocità
in modalità automatica, senza la presenza dell’operatore di polizia.
E nei decreti, senza una distinzione tra gestione con presenza o meno
dell’operatore di polizia, ne un richiamo al D.M. 29/10/1997, emerge la
necessità, prima negata, delle verifiche periodiche di taratura a tutela
degli utenti, senza alcun riferimento legislativo, riportando nell’art. 4 di
detti decreti di approvazione: Gli organi di Polizia stradale che utilizzano
il dispositivo “Autovelox” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo
quanto previsto dal manuale di istruzione depositato presso questo Ministero,
e comunque con intervallo non superiore ad un anno.
Inoltre le verifiche periodiche con cadenza non superiore ad un anno da parte
dello stesso costruttore, che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di
qualità, secondo le norme ISO 9001, verifiche che esulano dall’
armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sugli apparecchi di
misura propri di Codesto Ministero delle Attività Produttive.
A fronte ad un contrasto con le norme del Codice della Strada ed il continuo
aumento dei ricorsi al Giudice di Pace (aumento del 42% annuo dall’entrata in
vigore della “patente a punti”), il sottoscritto ha chiesto al Ministero
degli Interni, che con nota in data 30.06.2005 (n. 300/A/1/43252/144/5/20/3)
ha fornito ulteriori chiarimenti alle prefetture delle circolari del
Ministero dei Trasporti, di esaminare la possibilità di abrogare
l’omologazione prevista dal comma 6 dell’art. 142 del Codice e del comma 2
dell’art. 192 del Regolamento, poiché ancora oggi nei verbali di accertamento
degli organi di polizia stradale, e comunque in atti, viene riportato
autovelox omologato, intravedendo in simile dichiarazione un probabile falso
ideologico.
Ma è con l’omologazione che si riconosce la conformità di uno strumento di
misura ad una legge e nella taratura (che non può essere demandata a
discrezionalità) le indicazioni che a uno strumento di misura corrispondono
costantemente i valori della grandezza da misurare, ciò è indispensabile,
data l’importanza degli strumenti di misura, come ad esempio il “telelaser” ove le precisazioni fornite dalla V Sezione
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pongono la condizione:
sull’apparecchiatura sia imposta una targhetta che ammonisca circa il divieto
di uso improprio della stessa, quale ad esempio il puntamento del misuratore
verso il volto delle persone a breve distanza; e le apparecchiature
commercializzate entro il 1° marzo 2000, il cui impiego è idoneo per 20 anni.
Necessita dunque di una proposta di legge da parte
di Codesto Ministero, ovvero una modifica od aggiornamento della legge
11.08.1991, n. 273 che comprenda nel Sistema
nazionale di taratura gli strumenti di misura utilizzati dagli organi di
polizia stradale, ritenendo lo scrivente che, in tema di sanzioni
amministrative, vige il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge
24 novembre 1981,n. 689, nel richiamo all’art. 25 della Costituzione della
Repubblica Italiana.
Geom. Aldo Indini – Ex Perito del Traffico del
Comune di Brindisi.
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