Misuratori di velocità. La competenza del Ministero delle attività Produttive 

 

Aldo Indini

 

Con nota in data 16 maggio 2007 diretta al Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori Ufficio D3 - Strumenti di Misura e per conoscenza al Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e alla Prefettura di Brindisi, ponevo un quesito a detto Ministero sulla “Omologazione e taratura strumenti di misura. Principio di legalità”.

Da varie circolari ministeriali il sottoscritto ha appreso che attualmente Codesto Ministero è unico competente per gli strumenti di misura dei limiti di velocità, ma anche se la direttiva 2004/22/ce del 31 marzo 2004 elenca (all’art. 1) gli specifici strumenti ai quali essa si riferisce, non cita i misuratori di velocità, non toglie ogni iniziativa da parte di Codesto Ministero atta a superare le incertezze ed il continuo contenzioso per carenza legislativa, a tutela dei consumatori.

E’ noto che non esistono norme comunitarie vincolanti applicabili in materia di velocità dei veicoli e con il quesito n. 1396085 del 10 aprile 2004, Codesto Ministero chiarisce che le norme in vigore non riguardano le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità, le quali risultano diversamente disciplinate dal decreto legislativo 30.04.1992, n.285, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Codice della Strada), oltre che dai provvedimenti emanati dal competente ex Ministero dei Lavori Pubblici.

Con nota 1341/2005 del 27/06/2005 del Ministero Infrastrutture e Trasporti, di riscontro ad un quesito dell’ Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di Ancona, si conferma che la Legge 11.08.1991, n. 273 “Istituzione del sistema nazionale di taratura”, non è attualmente applicabile ai misuratori di velocità e nel D.M. 30.11.1993, n. 591, emanato dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, non compare quello relativo alla velocità.

Ritiene detto Ministero dei Trasporti che, in assenza di norme comunitarie vincolanti in materia di misuratori di velocità, valgono in Italia le norme stabilite dall’ art 45 del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n.285/1992 e dagli artt. 192 e 345 del Regolamento di Esecuzione, D.P.R. n. 495/1992 e dal D.M. 29/10/1997, omettendo la norma fondamentale inserita nell’ art. 142, comma 6 del C.d.S. “Limite di velocità”, la quale recita testualmente: Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate.

Detta omissione viene giustificata: Si precisa che, in assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad approvazione del prototipo.

Con simile precisazione perde efficacia lo statuito dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 21360 del 09/11/2004, n. 8231 del 20/04/2005, n. 7565 dell’11/07/1995:ai fini dell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità costituiscono fonte di prova le risultanza delle apparecchiature debitamente omologate, e ne continua con costante orientamento, come in ultimo dalla sentenza n. 15324 del 05.06.2006: le apparecchiature elettroniche preventivamente omologate.

Con il D.M. 29.10.1997 (Gazz. Uff. 16.12.1997, n. 1997), il Ministro dei Lavori Pubblici, visto l’art. 142, comma 6, D. Lgs. n. 282/1992, Nuovo C.d.S., (omologazione dei prototipi); visto l’art. 345 del D.P.R. n. 495/1992 Regolamento di Esecuzione al C.d.S., (come modificato dall’art. 197 del D.P.R. n. 610/1996, sulla costruzione delle apparecchiature, loro applicazione e la riduzione del 5% sull’accertamento di velocità), apporta ulteriori modifiche limitatamente a detto art. 345 del Regolamento di Esecuzione sulle autorizzazioni, lasciando inalterati i contenuti del richiamato art. 142 comma 6 del C.d.S. sulle omologazioni.

Omologazione non prevista sia nelle apparecchiature commercializzate prima del 16/05/2005 ne dopo tale data, poiché si ritiene che in Italia non vi siano norme di riferimento.

Con detto D.M./1997 appare superata la necessità della taratura, poiché con l’art. 3: Le approvazioni di apparecchiature per l’osservanza dei limiti di velocità concesse a decorrere dal 1° gennaio 1981 decadono dopo venti anni dopo il loro rilascio; mentre con l’art. 4: Gli organi di Polizia stradale interessati all’uso delle apparecchiature per l’accertamento dell’osservanza dei limiti di velocità sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati gli estremi
di approvazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici e rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso.

Da quanto innanzi scaturisce che nei decreti di approvazione del 1993 del dispositivo rilevatore di velocità, gestito dall’operatore di polizia presente sul posto, l’ approvazione viene riconfermata con decreto del 16.05.2005, che può essere impiegato anche per il rilevamento della velocità in modalità automatica, senza la presenza dell’operatore di polizia.

E nei decreti, senza una distinzione tra gestione con presenza o meno dell’operatore di polizia, ne un richiamo al D.M. 29/10/1997, emerge la necessità, prima negata, delle verifiche periodiche di taratura a tutela degli utenti, senza alcun riferimento legislativo, riportando nell’art. 4 di detti decreti di approvazione: Gli organi di Polizia stradale che utilizzano il dispositivo “Autovelox” sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzione depositato presso questo Ministero, e comunque con intervallo non superiore ad un anno.

Inoltre le verifiche periodiche con cadenza non superiore ad un anno da parte dello stesso costruttore, che risulta a ciò abilitato dalla certificazione di qualità, secondo le norme ISO 9001, verifiche che esulano dall’ armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori sugli apparecchi di misura propri di Codesto Ministero delle Attività Produttive.

A fronte ad un contrasto con le norme del Codice della Strada ed il continuo aumento dei ricorsi al Giudice di Pace (aumento del 42% annuo dall’entrata in vigore della “patente a punti”), il sottoscritto ha chiesto al Ministero degli Interni, che con nota in data 30.06.2005 (n. 300/A/1/43252/144/5/20/3) ha fornito ulteriori chiarimenti alle prefetture delle circolari del Ministero dei Trasporti, di esaminare la possibilità di abrogare l’omologazione prevista dal comma 6 dell’art. 142 del Codice e del comma 2 dell’art. 192 del Regolamento, poiché ancora oggi nei verbali di accertamento degli organi di polizia stradale, e comunque in atti, viene riportato autovelox omologato, intravedendo in simile dichiarazione un probabile falso ideologico.

Ma è con l’omologazione che si riconosce la conformità di uno strumento di misura ad una legge e nella taratura (che non può essere demandata a discrezionalità) le indicazioni che a uno strumento di misura corrispondono costantemente i valori della grandezza da misurare, ciò è indispensabile, data l’importanza degli strumenti di misura, come ad esempio il “telelaser” ove le precisazioni fornite dalla V Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici pongono la condizione: sull’apparecchiatura sia imposta una targhetta che ammonisca circa il divieto di uso improprio della stessa, quale ad esempio il puntamento del misuratore verso il volto delle persone a breve distanza; e le apparecchiature commercializzate entro il 1° marzo 2000, il cui impiego è idoneo per 20 anni.

Necessita dunque di una proposta di legge da parte di Codesto Ministero, ovvero una modifica od aggiornamento della legge 11.08.1991, n. 273 che comprenda nel Sistema nazionale di taratura gli strumenti di misura utilizzati dagli organi di polizia stradale, ritenendo lo scrivente che, in tema di sanzioni amministrative, vige il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981,n. 689, nel richiamo all’art. 25 della Costituzione della Repubblica Italiana.


Geom. Aldo Indini – Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi.