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Articolo
137 cpc - Notificazioni
Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite
dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico
ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al
destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale
giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che
provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce
all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti
segni o indicazioni dai quali possa desumersi il
contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni
effettuate con biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.
Articolo 138 cpc - Notificazioni a mani proprio
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante
consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di
abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito
della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia,
l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si
considera fatta in mani proprie.
Articolo 139 cpc - Notificazioni nella
residenza, nella dimora o nel domicilio
Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione
deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo
nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o
esercita l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali
luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di
famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di
quattordici anni o non palesemente incapace.
In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è
consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o
l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un
vicino di casa che accetti di riceverla.
Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale
giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.
Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una
nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le
veci.
Quando non è noto il comune di residenza, la
notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel
comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni
precedenti.
Articolo 140 cpc -Irreperibilità o rifiuto di
ricevere la copia
Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o
rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale
giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione
deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata
alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e
gliene dà notizia per raccomandata con avviso di
ricevimento
Articolo 142 cpc - Notificazione a persona non
residente, nè dimorante, nè
domiciliata nella Repubblica
Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha
residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o
costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato
mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e
mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la
trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona
alla quale è diretta.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei
modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt.
30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200
Articolo 143 cpc - Notificazione a persona di
residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del
destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario
esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa
comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di
nascita del destinatario [e mediante affissione di altra
copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede] (Tra parentesi
[] le parole soppresse)
Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita,
l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo
precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno
successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.
Articolo 250 cpc - Intimazione ai testimoni
L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte
interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire
nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la
prova e la causa nella quale debbono essere sentiti.
L'intimazione di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del
destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e
sigillata.
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