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Esternalizzazione servizio velox - Comunicato ANCI
Circolazione stradale - Servizio di accertamento
delle violazioni al CdS: nota ANCI
[05-10-2007]
Una nota ANCI fornisce chiarimenti sul servizio di accertamento delle
violazioni al Codice della Strada.
A seguito di numerose richieste pervenute all’Associazione sulla possibilità
di ricorrere alla procedura d’appalto per l’affidamento del servizio di accertamento delle violazioni al CdS
mediante l’utilizzo di apparecchiature fisse di rilevazione delle infrazioni,
l’ANCI precisa che “l’accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale ricade tra le attività previste dall’art. 11 comma 1
lettera a), del Codice della Strada e costituisce servizio di polizia
stradale. Come tale – si legge nella nota - non può
essere delegata a terzi, pena la nullità giuridica degli accertamenti. Il
comma 4 dell’art. 345 del Regolamento di attuazione
del nuovo Codice della Strada prevede espressamente la “gestione diretta” da
parte degli Organi di polizia stradale delle apparecchiature destinate al
rilevamento delle infrazioni, nulla dice sulla natura del titolo o del
possesso.
E’ pertanto legittimo procedere al noleggio di apparecchiature, debitamente
omologate, prevedendo a carico della ditta appaltatrice anche attività
puramente manuali quali ad esempio le operazioni di manutenzione, purché le
stesse apparecchiature siano nella disponibilità dell’Organo di polizia
stradale.
Resta ferma la responsabilità di tale Organo su tutte le operazioni che
concorrono alla formazione dell’atto pubblico, quali la convalida
dell’accertamento e la sottoscrizione del verbale, nel rispetto delle
disposizioni che tutelano la riservatezza.
Possono invece essere affidate a terzi o svolte sotto il diretto controllo
degli Organi di polizia stradale le attività
puramente manuali quali rimozione e sostituzione dei rullini, sviluppo e
stampa dei fotogrammi, masterizzazione dei dati
relativi, la preparazione degli atti di notifica, ferma restando la
notificazione nelle forme fissate dall’art. 201, comma 3, CdS.
Qualora le operazioni di sviluppo e stampa di fotogrammi siano affidati a
privati, devono essere rispettate le disposizioni del garante della privacy,
fatte proprie dal Ministero dell’Interno e diramate con circolare prot. n. M/2103/A del 16 marzo
1999.
Per quanto attiene il corrispettivo da riconoscere all’aggiudicatario
dell’appalto, si suggerisce di seguire la strada della quantificazione in base
al costo che dovrà essere sostenuto per ogni singola operazione effettuata.
Si deve tener conto infatti che le attività che conseguono all’accertamento
di una violazione al Codice della Strada, rientrano tra “le spese di
accertamento” e come tali, essendo agevole la quantificazione analitica dei
costi, è possibile individuare preventivamente il corrispettivo da
riconoscere all’impresa appaltante.
Ogni soluzione vincolata al riconoscimento di una somma percentuale per ogni
sanzione amministrativa accertata, a prescindere dall’entità, contribuirebbe
inevitabilmente ad alimentare dubbi sulle finalità delle attività di cui si
parla.
Se si tiene conto inoltre che, nel caso di accertamento di violazioni ai
limiti di velocità, a fronte di una identica attività potrebbero essere
corrisposte somme enormemente diverse tra loro perché commisurate all’entità
del superamento del limite, la conseguenzialità
della scelta da effettuare sembra essere scontata. Diversamente ci potrebbe
essere non solo un profilo di responsabilità amministrativa in quanto diventa
difficile giustificare il pagamento di corrispettivi così onerosi e diversi
tra loro senza una motivazione plausibile, ma anche una limitazione della
capacità di intervento della Pubblica
Amministrazione per migliorare le condizioni di sicurezza della circolazione
stradale, così come previsto dall’art. 208 del Codice della Strada”.
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