Corte
di Cassazione Civile, sezione seconda.
Sentenza 22894 del 30/10/2007.
Circolazione stradale: Autovelox - Il giudice di pace non
può annullare un verbale dopo avere sindacato nel merito il provvedimento
prefettizio col quale si individua la strada dove
posizionarlo (D.L. n. 121 del 2002).
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto -
rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente sentenza:
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, in persona del Sindaco pro tempore M.A., elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, difeso dagli avvocati LORENZONI FABIO,
CAPPELLI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
G.M.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 360/03 del Giudice di pace di
BORGO SAN LORENZO, depositata il 15/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica
udienza del 05/07/07 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.
Fatto
G.M. proponeva ricorso avverso il verbale di
contestazione del primo maggio 2003 della Polizia Municipale di Borgo San
Lorenzo (verbale numero (OMISSIS)) con il quale gli
veniva contestata la violazione dell'art.
Il Comune di Borgo San Lorenzo si costituiva chiedendo la
reiezione del ricorso e rilevando che il ricorrente nulla aveva
eccepito quanto a vizi di contestazione della violazione o sul merito di
essa, relativa a una rilevazione di una velocità oltre il limite di
Il giudice di pace con sentenza n. 360 del 2003
accoglieva il ricorso e, previa disapplicazione del
decreto prefettizio con il quale erano state individuate le strade di cui alla L. 1 agosto 2002, n. 169, art. 4, annullava il verbale di contestazione.
Il giudice di pace riteneva in concreto di potere
valutare incidentalmente la legittimità del provvedimento amministrativo col
quale il prefetto aveva dato applicazione alla L. 1
agosto 2002, n. 168, che stabilisce che "... il prefetto, sentiti gli
organi polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli
enti proprietari, individua le strade... ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità,
delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, per le quali
non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza
della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti
operanti e dei soggetti controllati".
Rilevava, quindi, che il decreto del Prefetto di Firenze,
pur avendo dato atto di aver chiesto agli organi di Polizia di indicare le
strade interessate così motivava: "ritenuto che detta indicazione deve
tener conto del tasso di incidentalità, delle
condizioni strutturali e plano-aftimetriche, di traffico
e di altre cause per le quali non sia possibile il fermo di un veicolo senza
recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione; ... omissis... vista la
nota di risposta del Comandante della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo,
pervenuta in data 3 luglio 2002, con la quale, sulla base dei suddetti
presupposti, vengono individuate le strade su cui possono essere impiegati o
installati dispositivi o mezzi tecnici di rilevamento della velocità".
Riteneva quindi che detta motivazione risultava apodittica
non avendo dato conto in alcun modo della sussistenza dei presupposti che ne
consentivano l'adozione. La nota di risposta della Polizia Municipale viene valutata come un "internum
corporis" senza rilevanza esterna, con la
conseguenza del concreto impedimento per il trasgressore e per il giudice di
verificare l'esattezza degli elementi posti a base di entrambi gli atti
amministrativi. Nè poteva ritenersi che l'atto questione fosse un provvedimento emanato nell'ambito
della discrezionalità tecnica, che richiede comunque che il provvedimento sia
motivato. Infine la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo,
peraltro mai esplicitata in norme di diritto positivo
e frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale del secolo scorso,
ormai abbandonata da qualche decennio, doveva considerarsi ormai abbandonata
con la conseguenza della prova a carico della pubblica amministrazione, la
quale è tenuta a dimostrare la fondatezza delle sue pretese.
Nè
infine era ipotizzabile, a giudizio delle giudice di pace, un preventivo
ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa, ove si ritenesse l'atto come
un provvedimento generale e astratto, non sindacabile dall'autorità giudiziaria
ordinaria neppure in via incidentale, posto che vertendosi
in materia sanzionatoria, spetta
al giudice ordinario accertare i presupposti logico giuridici dell'illecito.
Avverso tale decisione propone ricorso l'Amministrazione la quale articola quattro
motivi. Nessuna attività ha svolto in questa sede l'intimato.
Diritto
1. I motivi del ricorso.Con il
primo motivo di ricorso si deduce la "nullità del ricorso e
dell'opposizione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". A giudizio del ricorrente il ricorso
introduttivo sarebbe nullo per mancanza di requisiti essenziali dello stesso e
in particolare dell'esposizione dei motivi sui quali lo stesso è fondato. In
particolare non vengono neppure indicati i motivi per
i quali il ricorrente ritiene il provvedimento prefettizio illegittimo tanto
che non sarebbe possibile nemmeno individuare la causa petendi
dell'azione, in presenza di una violazione nella sua fattualità
non contestata.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la
"violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23; violazione degli artt.
99 e 112 c.p.c.; violazione
dell'art. 2697 c.c.: con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa punti decisivi della controversia: con riferimento all'art.
360 c.p.c., n. 5. Violazione
della L. 20 marzo 1875, n. 2248, artt.
2 e 5 allegato E, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3.
Difetto di giurisdizione del giudice di pace a sindacare il provvedimento del
Prefetto di Firenze 20 novembre 2002 con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1".
Il giudice di pace ha ritenuto di poter rilevare
d'ufficio vizi di legittimità (nella specie difetto di motivazione) del decreto
del Prefetto della provincia di Firenze del 20 novembre 2002 con ciò violando i
principi generali applicabili in materia di opposizione
a sanzione amministrativa secondo i quali sono necessari comunque la domanda o
l'eccezione sulle istanze proposte. Inoltre egli ha ecceduto i limiti della
propria giurisdizione valutando la legittimità di un procedimento
amministrativo conclusosi con il provvedimento del
prefetto, che, in quanto generale e astratto, non incide sulla esistenza della
sanzione amministrativa irrogata e non può essere quindi considerato
presupposto della stessa. Si tratta di un provvedimento se mai oggetto di
tutela avanti il giudice amministrativo. Sì che il giudice di
pace non può esercitare il suo sindacato su tale atto-provvedimento neppure in
via incidentale.Con il terzo motivo di ricorso
si deduce "la violazione della L. 7 agosto 1990,
n. 241, art. 3: in relazione l'art. 360 c.p.c., n. 3.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa
punti decisivi della controversia: con riferimento l'art. 160 c.p.c., n. 5". Il giudice di
pace ha in ogni caso errato quando ha ritenuto
apodittico e non motivato il decreto del prefetto di Firenze, non avendo
considerato invece che tale provvedimento era stato assunto con motivazione per
relationem, ritenuta ammissibile dalla più recente
giurisprudenza amministrativa, a condizione che si richiami nel provvedimento
l'atto che contiene la motivazione e che quest'atto
sia disponibile a richiesta dell'interessato. Entrambi tali presupposti erano
stati rispettati nel caso in questione, posto che, come rilevato dallo stesso
giudice di pace, il prefetto aveva richiamato la nota del comandante della
Polizia Municipale che aveva indicato le strade da inserire nel provvedimento.
Tale atto era evidentemente disponibile a richiesta presso il Comune.
Col quarto motivo viene dedotta
la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento
all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt.
200 e 201 e del reg. att. D.Lgs. 30 aprile 1992, n.
285, art. 384 (vecchio testo) con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3". Anche a ritenere viziato il provvedimento
prefettizio, da ciò non poteva dedursi anche l'illegittimità delle infrazioni
rilevate sulle strade da esso individuate. Nel caso in
questione, poi, nessuna contestazione era stata avanzata nei confronti della
rilevazione circa l'eccesso di velocità.
2. - Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di
seguito si chiarisce.
2.1 - Il primo motivo è infondato e va respinto. Il
ricorso del G., seppure estremamente scarno, era sufficiente a conse