Corte di Cassazione Civile, sezione seconda.
Sentenza 22894 del 30/10/2007.

Circolazione stradale: Autovelox - Il giudice di pace non può annullare un verbale dopo avere sindacato nel merito il provvedimento prefettizio col quale si individua la strada dove posizionarlo (D.L. n. 121 del 2002).



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE


Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente sentenza:

sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BORGO SAN LORENZO, in persona del Sindaco pro tempore M.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, difeso dagli avvocati LORENZONI FABIO, CAPPELLI ROBERTO, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

G.M.;
- intimato -

avverso la sentenza n. 360/03 del Giudice di pace di BORGO SAN LORENZO, depositata il 15/12/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 05/07/07 dal Consigliere Dott. Ippolisto PARZIALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Fatto


G.M. proponeva ricorso avverso il verbale di contestazione del primo maggio 2003 della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo (verbale numero (OMISSIS)) con il quale gli veniva contestata la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8. Testualmente deduceva: "contesto la legittimità del provvedimento del prefetto di Firenze che ha indicato la strada oggetto della contestazione. Chiedo inoltre la sospensione del provvedimento".
Il Comune di Borgo San Lorenzo si costituiva chiedendo la reiezione del ricorso e rilevando che il ricorrente nulla aveva eccepito quanto a vizi di contestazione della violazione o sul merito di essa, relativa a una rilevazione di una velocità oltre il limite di 50 chilometri all'ora avvenuta in una strada all'interno del centro abitato di (OMISSIS), infine aveva svolto rilievi in ordine al funzionamento corretto dell'autovelox, in ordine alla esistenza o meno di segnaletica verticale e orizzontale che segnalasse l'uso di tale strumento. Il Comune inoltre rilevava che, ai sensi del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, art. 4, così come convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 168, aveva provveduto a installare dispositivi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. su tratti di strade urbane individuati con apposito decreto del Prefetto, nell'ambito dei quali si trovava la strada in cui era stata effettuata la rilevazione in questione. La strada inoltre era stata inserita nel decreto prefettizio numero 200913 del 20 novembre 2002. Quanto alla legittimità del decreto prefettizio, il comune rilevava che il ricorrente non aveva addotto alcunchè, che tale decreto era stato emanato in conformità a legge e che l'individuazione delle strade in esso contenuta, effettuata sulla base dell'indicazione degli enti locali interessati, rientrava nell'ambito della discrezionalità amministrativa.
Il giudice di pace con sentenza n. 360 del 2003 accoglieva il ricorso e, previa disapplicazione del decreto prefettizio con il quale erano state individuate le strade di cui alla L. 1 agosto 2002, n. 169, art. 4, annullava il verbale di contestazione.
Il giudice di pace riteneva in concreto di potere valutare incidentalmente la legittimità del provvedimento amministrativo col quale il prefetto aveva dato applicazione alla L. 1 agosto 2002, n. 168, che stabilisce che "... il prefetto, sentiti gli organi polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade... ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico, per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati".
Rilevava, quindi, che il decreto del Prefetto di Firenze, pur avendo dato atto di aver chiesto agli organi di Polizia di indicare le strade interessate così motivava: "ritenuto che detta indicazione deve tener conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali e plano-aftimetriche, di traffico e di altre cause per le quali non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione; ... omissis... vista la nota di risposta del Comandante della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo, pervenuta in data 3 luglio 2002, con la quale, sulla base dei suddetti presupposti, vengono individuate le strade su cui possono essere impiegati o installati dispositivi o mezzi tecnici di rilevamento della velocità".
Riteneva quindi che detta motivazione risultava apodittica non avendo dato conto in alcun modo della sussistenza dei presupposti che ne consentivano l'adozione. La nota di risposta della Polizia Municipale viene valutata come un "internum corporis" senza rilevanza esterna, con la conseguenza del concreto impedimento per il trasgressore e per il giudice di verificare l'esattezza degli elementi posti a base di entrambi gli atti amministrativi. poteva ritenersi che l'atto questione fosse un provvedimento emanato nell'ambito della discrezionalità tecnica, che richiede comunque che il provvedimento sia motivato. Infine la presunzione di legittimità dell'atto amministrativo, peraltro mai esplicitata in norme di diritto positivo e frutto di una elaborazione giurisprudenziale e dottrinale del secolo scorso, ormai abbandonata da qualche decennio, doveva considerarsi ormai abbandonata con la conseguenza della prova a carico della pubblica amministrazione, la quale è tenuta a dimostrare la fondatezza delle sue pretese.
infine era ipotizzabile, a giudizio delle giudice di pace, un preventivo ricorso all'autorità giudiziaria amministrativa, ove si ritenesse l'atto come un provvedimento generale e astratto, non sindacabile dall'autorità giudiziaria ordinaria neppure in via incidentale, posto che vertendosi in materia sanzionatoria, spetta al giudice ordinario accertare i presupposti logico giuridici dell'illecito.
Avverso tale decisione propone ricorso l'Amministrazione la quale articola quattro motivi. Nessuna attività ha svolto in questa sede l'intimato.

Diritto


1. I motivi del ricorso.Con il primo motivo di ricorso si deduce la "nullità del ricorso e dell'opposizione in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4". A giudizio del ricorrente il ricorso introduttivo sarebbe nullo per mancanza di requisiti essenziali dello stesso e in particolare dell'esposizione dei motivi sui quali lo stesso è fondato. In particolare non vengono neppure indicati i motivi per i quali il ricorrente ritiene il provvedimento prefettizio illegittimo tanto che non sarebbe possibile nemmeno individuare la causa petendi dell'azione, in presenza di una violazione nella sua fattualità non contestata.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la "violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.; violazione dell'art. 2697 c.c.: con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia: con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione della L. 20 marzo 1875, n. 2248, artt. 2 e 5 allegato E, con riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 1 e 3. Difetto di giurisdizione del giudice di pace a sindacare il provvedimento del Prefetto di Firenze 20 novembre 2002 con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 1".
Il giudice di pace ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio vizi di legittimità (nella specie difetto di motivazione) del decreto del Prefetto della provincia di Firenze del 20 novembre 2002 con ciò violando i principi generali applicabili in materia di opposizione a sanzione amministrativa secondo i quali sono necessari comunque la domanda o l'eccezione sulle istanze proposte. Inoltre egli ha ecceduto i limiti della propria giurisdizione valutando la legittimità di un procedimento amministrativo conclusosi con il provvedimento del prefetto, che, in quanto generale e astratto, non incide sulla esistenza della sanzione amministrativa irrogata e non può essere quindi considerato presupposto della stessa. Si tratta di un provvedimento se mai oggetto di tutela avanti il giudice amministrativo. Sì che il giudice di pace non può esercitare il suo sindacato su tale atto-provvedimento neppure in via incidentale.Con il terzo motivo di ricorso si deduce "la violazione della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3: in relazione l'art. 360 c.p.c., n. 3.
Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia: con riferimento l'art. 160 c.p.c., n. 5". Il giudice di pace ha in ogni caso errato quando ha ritenuto apodittico e non motivato il decreto del prefetto di Firenze, non avendo considerato invece che tale provvedimento era stato assunto con motivazione per relationem, ritenuta ammissibile dalla più recente giurisprudenza amministrativa, a condizione che si richiami nel provvedimento l'atto che contiene la motivazione e che quest'atto sia disponibile a richiesta dell'interessato. Entrambi tali presupposti erano stati rispettati nel caso in questione, posto che, come rilevato dallo stesso giudice di pace, il prefetto aveva richiamato la nota del comandante della Polizia Municipale che aveva indicato le strade da inserire nel provvedimento. Tale atto era evidentemente disponibile a richiesta presso il Comune.
Col quarto motivo viene dedotta la "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5. Violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 200 e 201 e del reg. att. D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 384 (vecchio testo) con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3". Anche a ritenere viziato il provvedimento prefettizio, da ciò non poteva dedursi anche l'illegittimità delle infrazioni rilevate sulle strade da esso individuate. Nel caso in questione, poi, nessuna contestazione era stata avanzata nei confronti della rilevazione circa l'eccesso di velocità.
2. - Il ricorso è fondato e va accolto per quanto di seguito si chiarisce.
2.1 - Il primo motivo è infondato e va respinto. Il ricorso del G., seppure estremamente scarno, era sufficiente a conse