Corte di Cassazione Civile, sezione seconda.
Sentenza 14040 del 15/06/2007.

Circolazione stradale - Verbali autovelox - Indicare l'omologazione, anche se non necessario, rende il verbale inattacabile.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 febbraio 2003 il Giudice di Pace di Terni ha accolto l'opposizione proposta dall'Assicar di Spirini G. e S. s.n.c. avverso il verbale n. (OMISSIS) in data 13.5.02 di accertamento della violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, rilevata a mezzo autovelox dalla Polizia Municipale di quella città, per aver circolato ad una velocità superiore di oltre i 10 Km orari al limite massimo stabilito dall'Ente proprietario della strada.
Ad avviso di quel giudice, secondo quanto affermato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 8515/2001, la carenza nel verbale delle indicazioni del modello di macchinario usato per l'accertamento dell'infrazione e della relativa omologazione comportava l'illegittimità del verbale medesimo.
Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Comune di Terni sulla base di un unico motivo d'impugnazione.La parte intimata non ha controdedotto.
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 200, comma 2, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, comma 1, artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 3, art. 115 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 6, nonchè omessa, illogica o contraddittoria pronuncia su punti decisivi della controversia.
Osserva il ricorrente che la sentenza di legittimità richiamata dal giudice "a quo" quale unica ragione di accoglimento della svolta opposizione) lungi dall'affermare che la mancata indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione utilizzata e della sua corrispondenza al tipo omologato comporti l'invalidità dell'accertamento, si è semplicemente limitata a statuire che siffatta carenza, tutt'al più, può onerare la pubblica amministrazione, in sede di opposizione ex art. 205 nuovo C.d.S., ad integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.completamente assolto da esso Comune in sede di costituzione in giudizio con idonea allegazione documentale dalla quale emergeva inconfutabilmente che l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità di transito del mezzo intestato alla opponente società era un autovelox mod. 104 C 2 marca Sodi Scientifica s.p.a., munito di dichiarazione di conformità al modello omologato e di certificato di collaudo per manutenzione ordinaria.Di questi punti ed aspetti decisivi e rilevanti non vi era traccia alcuna nella motivazione dell'impugnata sentenza.
La censura è fondata.
Questa Suprema Corte, nella sentenza n. 15324 del 2006, ha stabilito il principio secondo cui, in difetto di ogni previsione normativa in tal senso, l'omessa indicazione nel verbale di accertamento dei dati relativi all'omologazione del tipo di strumento impiegato non può ritenersi causa di invalidità dell'accertamento stesso.
Nella sentenza n. 8515/2001, richiamata dal giudice di pace, questa stessa Corte, contrariamente a quanto statuito da quel giudice, aveva già affermato che in tema di sanzioni amministrative per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità dell'accertamento stesso.
Era stato tuttavia precisato in tale decisione che la contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in sede d'opposizione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S.), sottopone la pubblica amministrazione all'onere di integrare la documentazione sul punto, al fine di rendere inoppugnabile la rilevazione.
Ebbene il giudice di pace ha affermato "tout court" l'illegittimità del verbale per mancata indicazione di quei dati, senza, verificare se il Comune, nell'assolvimento di quell'onere, avesse o meno integrato la documentazione sul punto, alla stregua degli elementi di prova che esso ricorrente deduce di aver in merito forniti.
In accoglimento del ricorso la gravata sentenza va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di Terni che,uniformandosi ai suesposti principi, provvedere alla suindicata verifica, delibando, in caso di verifica positiva, in ordine agli altri motivi di opposizione.
Il giudice del rinvio provvedere altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altro giudice di pace di Terni.