Corte di Cassazione Civile,
sezione seconda.
Sentenza 14040 del 15/06/2007.
Circolazione stradale - Verbali autovelox - Indicare
l'omologazione, anche se non necessario, rende il verbale inattacabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 febbraio
2003 il Giudice di Pace di Terni ha accolto l'opposizione proposta dall'Assicar di Spirini G. e S. s.n.c.
avverso il verbale n. (OMISSIS) in data 13.5.02 di
accertamento della violazione dell'art.
Ad avviso di quel giudice, secondo quanto affermato
da questa Suprema Corte nella sentenza n. 8515/2001, la carenza
nel verbale delle indicazioni del modello di macchinario usato per
l'accertamento dell'infrazione e della relativa omologazione comportava
l'illegittimità del verbale medesimo.
Avverso tale decisione ricorre a questa Corte il Comune di Terni sulla base di un
unico motivo d'impugnazione.La parte intimata non ha controdedotto.
Con l'unico motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 c.p.c.,
nn. 3 e 5, violazione e
falsa applicazione del D.Lgs. n.
285 del 1992, art. 200, comma 2, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 383, comma 1, artt. 2697, 2699 e 2700 c.c., L. n.
241 del 1990, art. 3, comma 3, art. 115 c.p.c., L. n. 689 del 1981, art. 23, comma
6, nonchè omessa, illogica o contraddittoria
pronuncia su punti decisivi della controversia.
Osserva il ricorrente che la sentenza di legittimità
richiamata dal giudice "a quo" quale unica ragione di
accoglimento della svolta opposizione) lungi dall'affermare che la
mancata indicazione nel verbale di accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura
di rilevazione utilizzata e della sua corrispondenza al tipo omologato comporti
l'invalidità dell'accertamento, si è semplicemente limitata a statuire che
siffatta carenza, tutt'al più, può onerare la
pubblica amministrazione, in sede di opposizione ex art. 205 nuovo C.d.S., ad integrare la documentazione sul punto, al fine
di rendere inoppugnabile la rilevazione.completamente
assolto da esso Comune in sede di costituzione in giudizio con idonea
allegazione documentale dalla quale emergeva inconfutabilmente che
l'apparecchiatura utilizzata per la rilevazione della velocità di transito del
mezzo intestato alla opponente società era un autovelox mod.
La censura è fondata.
Questa Suprema Corte, nella sentenza n. 15324 del
Nella sentenza n.
8515/2001, richiamata dal giudice di pace, questa
stessa Corte, contrariamente a quanto statuito da quel giudice, aveva già
affermato che in tema di sanzioni amministrative
per eccesso di velocità nella circolazione stradale, l'omessa indicazione nel
verbale d'accertamento delle caratteristiche dell'apparecchiatura di
rilevazione della velocità (ed in particolare della corrispondenza di essa al tipo omologato) non comporta l'invalidità
dell'accertamento stesso.
Era stato tuttavia precisato in tale decisione che la
contestazione dell'idoneità della fonte di prova (in
sede d'opposizione, ai sensi dell'art.
Ebbene il giudice di pace ha affermato "tout
court" l'illegittimità del verbale per mancata indicazione di quei dati,
senza, verificare se il Comune, nell'assolvimento di quell'onere,
avesse o meno integrato la documentazione sul punto,
alla stregua degli elementi di prova che esso ricorrente deduce di aver in
merito forniti.
In accoglimento del ricorso la gravata sentenza va
pertanto cassata, con rinvio della causa ad altro giudice di pace di Terni che,uniformandosi ai suesposti principi, provvedere alla suindicata verifica, delibando, in caso di verifica
positiva, in ordine agli altri motivi di opposizione.
Il giudice del rinvio provvedere altresì a regolare le
spese del giudizio di cassazione.
PQM