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La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 23506/2007) ha stabilito che il verbale di contestazione
di una sanzione amministrativa deve contenere una serie di indicazioni
necessarie al fine di consentire al trasgressore il pagamento in misura
ridotta della sanzione non essendo sufficiente l'indicazione del minimo della
sanzione edittale.
Gli Ermellini hanno infatti precisato che
"l'art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni
che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al
contenuto del modello descritto dall'art. 383 del regolamento di esecuzione"
e che "l'art. 383 secondo comma del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495
(regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada)
stabilisce che, nell'ipotesi in cui è ammesso il pagamento della sanzione
pecuniaria in misura ridotta, l'accertatore deve fornire al trasgressore
ragguagli circa le modalità di pagamento, precisando l'ammontare della somma
da pagare, i termini del pagamento, l'ufficio o comando presso il quale
questo può essere effettuato
ecc.".
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