Art. 201 comma 4:
"... Le spese di accertamento e di notificazione
sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria... "
Secondo quanto dispone la norma sopra
riportata nel caso di notifica di un verbale d'accertamento di
un'infrazione al C.d.S. le spese che l'organo di Polizia precedente deve
sostenere per la notifica sono integralmente a carico del responsabile
dell'infrazione. Dello stesso tenore è poi anche l'art. 203 del C.d.S. che al comma 3
sancisce:
"...Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia
avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle
disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della
sanzione amministrativa edittale e per le spese di
procedimento..."
Infine, l'Art. 389 del regolamento esecutivo del
codice della strada stabilisce:
“Il pagamento effettuato in misura
inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice (quindi sia
dall'art.
Nei casi di cui al comma 1 la somma
versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione
conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a
ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, co. 3 del codice, e l'acconto fornito.
L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o
notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a
norma dell'art. 203 co. 3 del codice, oltre alle
spese del procedimento e non dà luogo alla emissione
del ruolo stesso.”
Secondo le norme del C.d.S. e del
regolamento esecutivo, dunque, l'omesso o incompleto pagamento delle spese di
notifica non estingue l'obbligazione del responsabile dell'infrazione.
Conseguentemente, quanto versato nei 60
giorni a titolo di sanzione viene trattenuto quale
acconto sull'intera obbligazione e se la parte mancante viene corrisposta
successivamente, ma sempre nei 60 giorni, l'obbligazione può considerarsi
estinta; al contrario, decorso tale termine senza che sia stato pagato il
residuo (anche ove questo corrisponda alle sole spese della seconda
raccomandata), l'unica somma che può portare all'estinzione della medesima ed
evitare così l'iscrizione a ruolo (con tutti gli ulteriori aggravi economici
che conseguono) è equivalente alla metà del massimo della sanzione con
l'aggiunta delle spese postali sottraendo quanto già versato.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con Nota prot. 648 del 28 aprile
2004 della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del
trasporto terrestre, in seguito al quesito posto dal difensore civico della
provincia di Trento a tutela dei cittadini che ritenevano ingiusta la prassi
seguita dalla P.M. di Trento di mettere a ruolo sanzioni amministrative per
violazioni del C.d.S. in tutti i casi in cui l'obbligato in solido non avesse
pagato la seconda raccomandata, ribadì la liceità
dell'operato della P.M. in questione ed avvalorò la loro interpretazione degli artt. 201 e
Per quanto attiene infine alla
spedizione di una seconda raccomandata da parte dell'Ufficio Postale deputato
alla notifica del verbale, è opportuno chiarire che, secondo la legge 20 novembre
1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari),
art.