Art. 201 comma 4:
"... Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria... "

Secondo quanto dispone la norma sopra riportata nel caso di notifica di un verbale d'accertamento di un'infrazione al C.d.S. le spese che l'organo di Polizia precedente deve sostenere per la notifica sono integralmente a carico del responsabile dell'infrazione. Dello stesso tenore è poi anche l'art. 203 del C.d.S. che al comma 3 sancisce:
"...Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento..."

Infine, l'Art. 389 del regolamento esecutivo del codice della strada stabilisce:
Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal Codice (quindi sia dall'art. 202 C.d.S. che prevede che chi paga nei 60 giorni debba pagare il minimo edittale, sia dall' art. 201 C.d.S. che prevede che il responsabile in solido debba pagare sia la sanzione pecuniaria sia le spese) non ha valore quale pagamento ai fini della estinzione dell'obbligazione.
Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'art. 203, co. 3 del codice, e l'acconto fornito.
L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'art. 203 co. 3 del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo alla emissione del ruolo stesso.

Secondo le norme del C.d.S. e del regolamento esecutivo, dunque, l'omesso o incompleto pagamento delle spese di notifica non estingue l'obbligazione del responsabile dell'infrazione.

Conseguentemente, quanto versato nei 60 giorni a titolo di sanzione viene trattenuto quale acconto sull'intera obbligazione e se la parte mancante viene corrisposta successivamente, ma sempre nei 60 giorni, l'obbligazione può considerarsi estinta; al contrario, decorso tale termine senza che sia stato pagato il residuo (anche ove questo corrisponda alle sole spese della seconda raccomandata), l'unica somma che può portare all'estinzione della medesima ed evitare così l'iscrizione a ruolo (con tutti gli ulteriori aggravi economici che conseguono) è equivalente alla metà del massimo della sanzione con l'aggiunta delle spese postali sottraendo quanto già versato.

Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con Nota prot. 648 del 28 aprile 2004 della Direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre, in seguito al quesito posto dal difensore civico della provincia di Trento a tutela dei cittadini che ritenevano ingiusta la prassi seguita dalla P.M. di Trento di mettere a ruolo sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. in tutti i casi in cui l'obbligato in solido non avesse pagato la seconda raccomandata, ribadì la liceità dell'operato della P.M. in questione ed avvalorò la loro interpretazione degli artt. 201 e 203 C.d.S. e dell'art. 389 del Regolamento.

Per quanto attiene infine alla spedizione di una seconda raccomandata da parte dell'Ufficio Postale deputato alla notifica del verbale, è opportuno chiarire che, secondo la legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari), art. 8, l'assenza del destinatario comporta l'immissione nella cassetta della corrispondenza da parte dell'agente postale di un Avviso di Deposito del piego presso l'Ufficio stesso e della spedizione appunto di una seconda raccomandata al fine di avvisare il destinatario della prima dell'avvenuto deposito.

La Corte Costituzionale infatti, con sentenza n. 346 del 1998 ha proprio dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, (per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in quanto palesemente difforme dall'art. 140 c.p.c. che prevede la spedizione di una seconda raccomandata in caso di notifica effettuata dall'Ufficiale Giudiziario che non trovi il destinatario, o alcuna delle persone cui la notifica può farsi, nel luogo in cui questa deve essere fatta) nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento.