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Ministero dell'interno Ministero
dell'interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi
CIRCOLARE N. 11
Prot. M/6326/4
Roma, 12 febbraio 2001
OGGETTO: Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le
violazioni alle norme del Codice della strada e della legge 689/81.
Con circolare n. 62 (prot. M/6326/4), diramata ai
Prefetti in data 26
maggio 2000, sono state fornite alcune indicazioni in merito al computo dei
termini di prescrizione per il pagamento delle somme dovute per le violazioni
alle norme del Codice della strada e della legge 689/81.
In quella sede la scrivente ha evidenziato che l’ art.
28 della L.
24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le
violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno
in cui è stato commesso l’illecito e che la lettura dell’art. 27 L. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il
rinvio alla disciplina da applicare per l’esecuzione forzata non è effettuato
con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973, ma
con riguardo al “sistema” delle norme per la riscossione delle imposte sul
reddito, tale dovendo intendersi “il generico richiamo alla riscossione in
base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette contenuto
nell’art. 27 L.
689/81, richiamato a sua volta dall’art. 206 C.d.s.” (C. Cass., Sez. III civile, del
29/10/99, n. 5672).
Ne consegue che il rinvio contenuto nell’art. 27 della legge n. 689 del 1981
e nell’art. 206 C.d.s.
al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme
previste per l’esazione delle imposte dirette non ricomprende
l’art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la
decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo
disciplinati dalla prescrizione prevista dall’art. 28 della legge n. 689 del
1981 (C.Cass., Sez. III civile, del 29/10/99, n. 5071).
Sulla questione è recentemente intervenuta l’Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha ulteriormente precisato che la mera emissione del ruolo
non può considerarsi ai sensi degli artt. 2943-2945
c.c. atto ricettivo-interruttivo della prescrizione
quinquennale di cui all’art. 28
L.
689/81 e che il termine di cui all’art. 28 della legge 689/81 deve ritenersi
prescrizionale: è invero statuito dall’art. 28 della stessa legge che
l’ingiunzione per il pagamento deve essere notificata con le modalità
previste dall’art. 14.
Il suddetto organo legale ha inoltre ribadito che la
disciplina degli artt. 27 e 28 L. 689/81 deve ritenersi speciale rispetto a quella del
D.P.R. 602/73 e che la prescrizione può ritenersi interrotta al momento della
notifica dell’ordinanza ingiunzione o dell’ “ingiunzione
fiscale”. In ogni caso comunque l’avviso di mora
emesso dall’esattore dovrà ritenersi soggetto allo stesso termine
quinquennale previsto per l’ordinanza-ingiunzione.
Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al
debitore entro il predetto termine prescrizionale.
Nei termini sopra esposti si è espressa l’Avvocatura Generale dello Stato.
IL DIRETTORE GENERALE
(Sorge)
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