Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada e della legge 689/81

 

Ministero dell'Interno - Circolare n.11 del 12 febbraio 2001

 

 

Ministero dell'interno Ministero dell'interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi

CIRCOLARE N. 11

Prot. M/6326/4
Roma, 12 febbraio 2001


OGGETTO: Prescrizione dei termini di pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice
della strada e della legge 689/81.



Con circolare n. 62 (prot. M/6326/4), diramata ai Prefetti in data 26
maggio 2000, sono state fornite alcune indicazioni in merito al computo dei termini di prescrizione per il pagamento delle somme dovute per le violazioni alle norme del Codice della strada e della legge 689/81.

In quella sede la scrivente ha evidenziato che l’ art. 28 della L.
24.11.1981, n. 689 prevede che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stato commesso l’illecito e che la lettura dell’art. 27 L. 689/81 consente di ritenere che, anche formalmente, il rinvio alla disciplina da applicare per l’esecuzione forzata non è effettuato con riferimento alle singole disposizioni contenute nel D.P.R. 602/1973, ma con riguardo al “sistema” delle norme per la riscossione delle imposte sul reddito, tale dovendo intendersi “il generico richiamo alla riscossione in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette contenuto nell’art. 27 L. 689/81, richiamato a sua volta dall’art. 206 C.d.s.” (C. Cass., Sez. III civile, del 29/10/99, n. 5672).

Ne consegue che il rinvio contenuto nell’art. 27 della legge n. 689 del 1981 e nell’art. 206 C.d.s. al procedimento per la riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non ricomprende l’art. 17 del D.P.R. n. 602 del 1973 e non rende dunque applicabile la decadenza da tale norma prevista, restando gli effetti del decorso del tempo disciplinati dalla prescrizione prevista dall’art. 28 della legge n. 689 del 1981 (C.Cass., Sez. III civile, del 29/10/99, n. 5071).

Sulla questione è recentemente intervenuta l’Avvocatura Generale dello
Stato, la quale ha ulteriormente precisato che la mera emissione del ruolo non può considerarsi ai sensi degli artt. 2943-2945 c.c. atto ricettivo-interruttivo della prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. 689/81 e che il termine di cui all’art. 28 della legge 689/81 deve ritenersi prescrizionale: è invero statuito dall’art. 28 della stessa legge che l’ingiunzione per il pagamento deve essere notificata con le modalità previste dall’art. 14.

Il suddetto organo legale ha inoltre ribadito che la disciplina degli artt. 27 e 28 L. 689/81 deve ritenersi speciale rispetto a quella del D.P.R. 602/73 e che la prescrizione può ritenersi interrotta al momento della notifica dell’ordinanza ingiunzione o dell’ “ingiunzione fiscale”. In ogni caso comunque l’avviso di mora emesso dall’esattore dovrà ritenersi soggetto allo stesso termine quinquennale previsto per l’ordinanza-ingiunzione.

Da ciò ne consegue che la cartella esattoriale deve essere notificata al debitore entro il predetto termine prescrizionale.

Nei termini sopra esposti si è espressa l’Avvocatura Generale dello Stato.


IL DIRETTORE GENERALE
(Sorge)