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Ministero dell'Interno
DIREZIONE GENERALE PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE
E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE
Ufficio Studi per l’Amministrazione
Generale e per
gli Affari Legislativi
circolare n. 117
Prot. n. M/4106-5 Roma, 13
dicembre 1999
OGGETTO: Sanzione Amministrative per violazioni del Codice della
Strada modalità di notificazione del verbale di accertamento
recupero delle spese postali sostenute dalle prefetture
Alcune Prefetture hanno chiesto di
conoscere l'avviso della scrivente in merito alle problematiche scaturenti
dall'applicazione della sentenza n. 346 del 1998 con la
quale la
Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge 20 novembre 1982, n. 890
("Notificazioni di atti a mezzo posta") nella parte in cui non
prevede che il destinatario, dopo l'avviso lasciato presso la sua abitazione,
ufficio o azienda, riceva notizia di tale attività per raccomandata A.R., così come invece previsto dall'art. 140 c.p.c.
In sostanza, i quesiti qui pervenuti riguardano le attività da porre in
essere per la comunicazione all'interessato delle ulteriori spese di notifica
(derivanti dall'invio al trasgressore della raccomandata A.R. in caso di
assenza o impedimento a ricevere il piego) e le modalità da attuare per il
recupero delle medesime spese nei confronti del destinatario dell'atto.
È stato, inoltre, pure sollevato il problema connesso al recupero delle spese
postali sostenute dalla Prefettura nell'ambito delle varie fasi del
procedimento di decisione dei ricorsi in materia di depenalizzazione (quali,
ad esempio, quelle sostenute per effettuare la
convocazione del ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato dal Prefetto,
ai sensi degli artt. 18 della
legge n. 689 del 1981 e 204 del codice della strada - D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285.) In materia, il recente D.Lgs.
22 luglio 1999, n. 261 (art. 16) ha abrogato gli artt.
41, 44 e 54 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, con la conseguenza che le
Amministrazioni statali devono ora sopportare il costo della corrispondenza
che si rende necessaria nei procedimenti avviati su istanza
di parte.
1. In relazione al problema relativo al recupero
delle spese di notifica, quest'Ufficio ritiene che
la questione si ponga nei seguenti termini.
Ai sensi dell'art. 201, comma 4, del codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), le spese di
notificazione delle violazioni sono poste a carico di chi è tenuto al
pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Allo stesso modo occorre
procedere in sede di notifica dell'ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto in base a quanto espressamente previsto dall'art. 204,
comma 2, del codice della strada, nonché nella fase di iscrizione a ruolo
allorquando - decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento delle
sanzioni - il verbale costituisce titolo esecutivo anche "per le spese
del procedimento" (art. 203, comma 3, del codice della strada).
Nelle spese del procedimento rientrano senz'altro quelle necessarie alla
notifica, che a loro volta comprendono tutti i costi sopportati
dall'Amministrazione per effettuare validamente le
prescritte operazioni di comunicazione al "contravventore", e
quindi anche quelli derivanti dall'invio della raccomandata con avviso di
ricevimento sulla base di quanto dettato dalla Corte Costituzionale nella
citata sentenza n. 346 del 1998.
Precisato quindi che le spese in argomento vanno comunque
imputate al trasgressore, si ritiene che quest'ultimo
debba essere reso edotto della eventualità che sullo stesso gravino le
ulteriori spese imposte dal completamento del procedimento di notifica.
L'adempimento - a giudizio di questo Ufficio - può
essere osservato con il seguente adeguamento della formula
dell'ordinanza-ingiunzione:
"Ordina al Sig. di pagare la somma di L.
quale sanzione per la violazione
Ingiunge al suddetto di versare la somma complessiva di L.
, comprensiva
delle spese di notifica, al
Nell'ipotesi in cui la notificazione del presente atto imponga, secondo la
sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1998, di avvisare il destinatario
delle formalità eseguite ai sensi dell'art. 8, 2° comma, della legge n. 890
del 1982, il versamento dovrà comprendere l'ulteriore somma di
L. , quale costo dell'invio della raccomandata A.R."
È evidente, infine, che se il pagamento della sanzione e/o delle spese di
notifica non dovesse essere effettuato nei termini previsti dagli artt. 202 e 204 del codice della strada, le suddette
somme saranno riscosse ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
2. In ordine alla seconda questione prospettata, non
pare che possano sorgere dubbi circa la possibilità di recuperare dal
trasgressore anche le spese sostenute dall'Amministrazione in sede di
convocazione del ricorrente che ha chiesto di essere ascoltato dal Prefetto.
Infatti, l'art. 203, comma 3, del codice della strada - come sopra ricordato
- imputa al trasgressore le "spese del procedimento", tra le quali rientrano pure quelle sostenute per l'invio della
corrispondenza che si rende necessaria per la definizione dei procedimenti
avviati su istanza di parte.
Pertanto, nei casi in cui viene ritenuto fondato
l'accertamento, l'Autorità amministrativa che ha ricevuto il ricorso emette,
ai sensi degli artt. 18 della
legge n. 689 del 1981 e 204 del codice della strada (D.Lgs.
30 aprile 1992, n. 285), l'ordinanza-ingiunzione comprensiva anche delle
spese del procedimento le quali devono essere pagate
dal trasgressore unitamente alla somma ingiunta.
In caso di mancato pagamento, l'ordinanza del Prefetto costituisce titolo
esecutivo per l'ammontare della somma ingiunta e delle
relative spese (art. 204, comma 3, del codice della strada).
Alla luce delle suddette disposizioni e del principio generale in base al
quale le spese seguono la soccombenza, quindi,
nell'ordinanza-ingiunzione devono essere indicate, distintamente, le spese di
notifica, nonché tutte quelle altre comunque
necessarie alla regolare conclusione del procedimento, indicando
espressamente la corrispondenza alla quale le stesse fanno riferimento (ad
esempio, lettera di convocazione per la richiesta audizione).
Anche le suddette somme - così come quelle indicate sub 2)
- in caso di mancato pagamento nei termini prescritti dagli artt. 18 della legge n. 689 del 1981 e 204 del
codice della strada, saranno riscosse ai sensi dell'art. 27 della legge n.
689 del 1981.
3. Sul tema generale della notificazione degli atti adottati dalla pubblica
amministrazione, infine, si ritiene opportuno evidenziare il contenuto
dell'art. 10 della legge 3 agosto 1999, n. 265, le cui disposizioni mirano ad
ampliare le opzioni degli uffici nella cura dello
specifico adempimento formale. In particolare, la norma prevede i casi in cui
le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei messi comunali per la
notifica dei propri atti, versando al comune un corrispettivo determinato in
misura corrispondente alle previsioni di un decreto interministeriale che è in corso di adozione.
La norma, inoltre, estende a tutte le pubbliche amministrazioni
la possibilità di provvedere direttamente alla notificazione dei
propri atti nelle forme previste per la notificazione degli atti giudiziari a
mezzo della posta (art. 12 della legge n. 890 del 1982). In coerenza con tale
principio generale, il comma 6 del suddetto articolo 10 generalizza la
facoltà dalla pubblica amministrazione che adotta una ordinanza-ingiunzione
ex legge n. 689 del 1981, di provvedere direttamente alla relativa notifica
secondo le disposizioni della legge n. 890 del 1982.
Pertanto, in considerazione degli obiettivi di economicità e di semplificazione procedurale perseguiti
dalla norma, si rappresenta la necessità che le Prefetture si avvalgano
ordinariamente delle suddette facoltà, provvedendo direttamente alla notifica
dei propri atti, fatta esclusione soltanto per quelli per i quali ricorrano circostanze
impeditive ai sensi del comma 1 del richiamato art.
10 della legge n. 265 del 1999, ovvero alla notifica debba seguire la
esecuzione del provvedimento da parte dell'organo di polizia (ad es.
esecuzione della sospensione della patente di guida).
Il Direttore generale
Catalani
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