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Il provvedimento
prefettizio di sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo
codice della strada al responsabile di illeciti
inerenti alla circolazione è da considerare illegittimo ove non sia adottato
entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire una giustificazione
della sua funzione cautelare.
E' comunque legittimo se adottao
entro tre mesi: infatti la legge 241/1990 sul procedimento amministrativo
considera normale per l'adozione di una determinazione da parte della P.A. il
termine di novanta giorni.
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Corte di cassazione
Sezione II civile
Sentenza 26 settembre 2007, n. 19955
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Prefettura
di Messina impugna per cassazione nei confronti di G. Manuela, la sentenza
con la quale il Giudice di pace di Messina, accogliendo l'opposizione proposta
da Manuela G., ha dichiarato nullo l'opposto decreto
prefettizio di sospensione della patente di guida adottato, ai sensi
dell'art. 223 c.d.s., per essere stata contestata
all'opponente, in quanto coinvolta in un sinistro stradale nel quale una
persona aveva riportato lesioni, la violazione dell'art. 145 c.d.s.
Deduce la ricorrente 1) la violazione dell'art. 223, comma 2, c.d.s., per avere il Giudice di pace erroneamente
ritenuto che i tre mesi di tempo trascorsi tra la trasmissione del verbale
all'Ufficio e l'adozione del provvedimento cautelare di sospensione della
patente questo rendessero tardivo; 2) insufficiente motivazione, per avere il
Giudice di pace apoditticamente affermato la
ritenuta intempestività dell'opposto provvedimento, omettendo ogni
valutazione in ordine allo svolgimento del procedimento ed alla compromissione in concreto della sua funzione cautelare.
L'intimata non svolge attività difensiva.
Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il
Procuratore Generale ha chiesto la trattazione della causa in pubblica
udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In relazione ad entrambi i motivi, che, attesa
l'intrinseca connessione, si esaminano congiuntamente, si osserva che,
contrariamente all'assunto del Giudice di pace, il periodo di tre mesi trascorsi
dal ricevimento del rapporto, non è di per sé idoneo a far venir meno il
carattere cautelare dell'opposto provvedimento di sospensione della patente,
emesso ai sensi dell'art. 223, comma 2, c.d.s.
Come questa Corte ha già rilevato, il provvedimento prefettizio di
sospensione provvisoria della patente ex art. 223 del nuovo codice della
strada si caratterizza per essere provvedimento amministrativo di esclusiva
competenza del prefetto, per avere natura cautelare e per essere
necessariamente preventivo rispetto all'applicazione della sanzione
accessoria definitiva, nonché strumentalmente e teleologicamente
teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo
che il conducente del veicolo, resosi responsabile di illeciti inerenti alla
circolazione, continui nell'esercizio di un'attività - quella di guida - che
si palesa potenzialmente pericolosa; tanto che da tale peculiarità di
presupposti discende che il periodo di durata della sospensione provvisoria
irrogata dal prefetto, qualora successivamente sia irrogata la sanzione
amministrativa accessoria in sede penale, non può neppure essere imputato al
periodo di durata di essa.
Sulla questione del termine entro il quale il provvedimento in discussione
debba essere adottato, in difetto di specifica disposizione normativa, si è
avuto contrasto giurisprudenziale, a composizione del quale le Sezioni unite
di questa Corte, con la recente sentenza 3 aprile 2007, n. 13226, accogliendo
le tesi già prospettate da Cass. 15 aprile 2005, n. 7813, e 2 novembre 2004,
n. 21048, hanno ritenuto che il provvedimento sia da considerare illegittimo
ove non sia adottato entro un lasso di tempo ragionevole, tale da consentire
una giustificazione della sua funzione cautelare, alla quale la legittimità
della sua adozione è ontologicamente collegata.
Nella specie, la valutazione del Giudice di pace, che ne ha affermato la tardività, oltre ad essere apodittica, priva com'è di
qualsiasi valutazione in ordine al concreto svolgimento della prescritta fase
istruttoria ed alle esigenze della stessa (basti considerare che, una volta
ricevuti gli atti, il Prefetto deve, a sua volta, trasmetterli per il parere
al competente Dipartimento per i trasporti terrestri che ha quindici giorni
di tempo per esprimerlo, inviandolo poi al Prefetto), non tiene conto che lo
stesso art. 2 della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo, nella
formulazione novellata attualmente in vigore, considera normale per
l'adozione d'una determinazione da parte della P.A. il termine di novanta giorni.
Termine entro il quale il provvedimento in discussione è stato adottato e che
va, pertanto, considerato ragionevole, donde la legittimità del provvedimento
stesso.
Il ricorso merita, dunque, accoglimento e l'impugnata sentenza va, pertanto,
cassata, peraltro senza rinvio, potendo questa Corte decidere nel merito allo
stato degli atti ex art. 384 c.p.c. e respingere
l'originaria opposizione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza
per il giudizio di legittimità mentre, per quello di merito, non v'ha luogo a
provvedere in difetto della nota delle spese vive affrontate
dall'Amministrazione per la difesa a mezzo funzionario.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l'impugnata sentenza e, decidendo nel
merito, respinge l'originaria opposizione; condanna G. Manuela alle spese che
liquida in Euro 450,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito ed
agli accessori di legge.
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