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Il Codice della Strada con il comma 6 dell’art. 142, sancisce
che "Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono
considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature
debitamente omologate".
E’ costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione: "la violazione
è valida solo se rilevata con apparecchiature debitamente omologate."
A partire dal 1993, il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha rilasciato,
per misuratori di velocità, solo decreti di autorizzazione e non di
omologazione ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che a norma
dell’art. 192 comma 2 del Regolamento di Esecuzione è tenuto all’omologazione
dei prototipi, ha espresso parere favorevole per il rilascio delle
autorizzazioni, senza provvedere all’omologazione dei prototipi.
L’ inosservanza alla norme del C.d.S. sulla mancata
omologazione dei prototipi, induce l’Ufficio Territoriale del Governo della
Prefettura di Ancona, con nota prot. n. 4440/2004 area IV/Dep.
22.03.2005 avente per oggetto: Apparecchi Telelaser
LTI 20 20 – Autovelox
104/C-2, a
porre specifico quesito al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Detto Ministero con nota prot. n.
134/2005 in data 27 giugno 2005, precisa alla Prefettura di Ancona che, in
assenza di norme di riferimento, e trattandosi di dispositivi basati su
principi di funzionamento diversi tra loro, e con modalità di accertamento di
tipo diverso, non si può procedere ad omologazione, ma unicamente ad
approvazione del prototipo.
Il parere di risposta al quesito, viene divulgato dal Ministero dell’Interno,
Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a tutti gli organi competenti, con nota
in data 30 giugno 2005 prot. n.
300/A/1/43252/144/5/20/3.
In precedenza il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali sempre
del Ministero dell’Interno, con circolare n. M/2413-12 del 26 gennaio 2005,
conferma invece:La deroga allo contestazione immediata solo con
apparecchiature omologate.
Con doglianza del 4 aprile 2007 il sottoscritto chiede al Ministero
dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, e per conoscenza alla
Presidenza della Repubblica, di valutare l’abrogazione del comma 6 dell’art.
142 del Codice e del comma 2 dell’art. 192, del Regolamento che obbligano
l’omologazione dei prototipi.
La legge 2 ottobre 2007 n. 160,
ha invece riconfermato il comma 6 dell’art. 142 che,
Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate
fonti di prova le risultanze delle apparecchiature debitamente omologate,
(aggiunge) anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti
determinati. … specifica omologazione per i misuratori di velocità “Tutor”, tutt’oggi usati privi di omologazione.
Ne deriva che in mancanza di omologazione, il Codice della Strada con il
comma 9 dell’art. 45 sancisce: Chiunque abusivamente costruisce fabbrica o
vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non
omologati (come nel nostro caso) o comunque difformi dai prototipi omologati
o approvati e soggetto, ove il fatto con costituisca reato, alla sanzione
amministrativa … . A tale violazione consegue la sanzione amministrativa
accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione…..
Geom. Aldo Indini
Ex Perito del Traffico del Comune di Brindisi
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