Allegato alla determinazione del responsabile Ufficio Ragioneria, n._____ del ______________

 

 

COMUNE DI LONGOBARDI

(Provincia di Cosenza)

 

 

Settore 2° Contabile

Ufficio di Ragioneria

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

 

Affidamento della gestione del servizio “Trasporto scolastico” – anno scol. 2008/2009, con l’ausilio di n.2 accompagnatrici per i bambini della scuola dell’infanzia di Longobardi centro e marina.

 

ART.1

OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’

L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di  raccolta, trasporto e successivo riaccompagno degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, nei e dai rispettivi plessi di Longobardi centro e marina, mediante l’utilizzo di n.2 scuolabus comunali.

Per la sola scuola dell’infanzia è richiesta la presenza sui rispettivi pulmini di n.2 accompagnatrici.

 

ART.2

CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO

La fornitura, i periodi , e le attività dell’appalto, dovranno essere le seguenti:

Il servizio avrà inizio e termine concordemente all’ufficiale calendario scolastico, compresi i periodi d’esame; Dovrà essere svolto tutti i giorni feriali lavorativi, tenendo conto degli orari della scuola a tempo prolungato.

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio è a carico dell’impresa aggiudicataria, con spese d’officina per l’Ente, previa fornitura di apposito preventivo dei lavori da effettuarsi e dei costi da sostenersi, da sottoporre all’approvazione del competente funzionario.

 

ART.3

UTENZA

L’utenza del servizio è costituita dagli alunni frequentanti le sezioni scolastiche interessate:

-         scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: plesso di Longobardi centro, via D. Miceli;

-         scuola dell’infanzia “A. Filippelli”: plesso di Longobardi, loc. Marina;

-         scuola primaria: plesso di Longobardi, corso Marina.

 

ART.4

PREZZO POSTO A BASE DELLA GARA

Il prezzo a base d’asta, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua realizzazione, IVA esclusa, è stabilito in €.30.000,00 (trentamila/00).

Il prezzo rinveniente dall’aggiudicazione non può subire alcuna variazione nel corso della vigenza del contratto.

 

ART.5

MODALITA’ RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE

La gara verrà espletata mediante Procedura Aperta e con il criterio del Massimo Ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta, ai sensi dell’art.82, comma 1 lett.b) del D.lg.163/2006.

Il Comune, ai sensi dell’art.124 –comma 8- del D.Lgs. 163/2006, procederà  all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del medesimo D.Lgs .

Tanto non sarà esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a cinque; in tal caso si applicherà l’art.86 – comma 3.

L’aggiudicazione diverrà definitiva a seguito dell’approvazione da parte dell’Ufficio comunale a ciò preposto.

Non saranno ammesse offerte in aumento.

 

ART.6

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

1.     Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara:

a.      Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

b.     I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n.422, e s.m.i., e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;

c.     I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del Codice Civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative e di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’art.36;

d.     I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 163/2006;

e.      I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art.2615-ter del Codice Civile;   si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 163/2006;

f.       I soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs.  23 luglio 1991 n.240; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 163/2006.

2.     Coloro che hanno prestato nell’ultimo triennio servizi di trasporto scolastico per un importo complessivo di €.30.000,00 pari all’importo complessivo presunto del presente appalto. Tali servizi devono essere documentati da:

a.      Certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità competente, quando il destinatario è una amministrazione aggiudicatrice;

b.     Da un’attestazione dell’acquirente ovvero,  in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell’operatore economico, quando il destinatario è un privato.

3.     In possesso di certificazione concernente il fatturato dell’Impresa per il settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore ad €.30.000,00. Nel caso di associazione temporanea di impresa, il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella misura del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del requisito richiesto cumulativamente; Il requisito potrà essere posseduto e dimostrato interamente dalla sola Capogruppo.

4.     Che abbiano adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi sulla sicurezza;

5.     Che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 –legge 68/99 (o di non essere tenuti al rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili avendo alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15);

6.     Che non si siano avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 (ovvero di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso);

7.     Che siano in regola con i versamenti contributivi e retributivi (indicare sedi INPS – INAIL e relative matricole).

 

ART.7

USO GRATUITO DEI MEZZI

Per tutta la durata del contratto, l’Amministrazione comunale affida in comodato gratuito, alla ditta appaltatrice, n.2 scuolabus di proprietà dell’Ente, previa stipula di apposita convenzione.

All’inizio del servizio, il Comune consegna alla ditta aggiudicatrice, i mezzi suddetti in perfetta efficienza ed appositamente revisionati.

A carico dell’Amministrazione sono poste le spese di assicurazione di responsabilità civile nei confronti di terzi e dei trasportati, tasse e spese di officina, compresone degli pneumatici e delle parti frenanti. L’ordinaria manutenzione, consistente nell’adozione da parte dei conducenti di quelle attenzioni atte a mantenere la perfetta efficienza dell’autoveicolo ed a garantire la sicurezza dei trasportati, è a carico della ditta appaltatrice, così come pure l’impegno a curarne la riparazione, una volta autorizzata dall’Ente, presso l’autofficina che verrà di volta in volta indicata dal Funzionario responsabile del servizio.

Ove l’usura dei mezzi, causata da negligenza e/o imprudenza dell’aggiudicatario, provochi danni a persone e/o cose, ed agli stessi scuolabus, la ditta né risponderà in proprio risarcendo l’Ente delle spese che questi abbia dovuto sostenere.

Le spese per il carburante sono a carico del Comune.

Al termine del contratto (chiusura di tutte le operazioni scolastiche), la ditta aggiudicataria dovrà restituire all’Ente i due scuolabus affidati, nelle stesse condizioni di efficienza in cui sono stati consegnati.

L’aggiudicatario assume l’obbligo del pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione degli autoveicoli.

L’aggiudicatario può, inoltre, stipulare autonomamente polizze integrative con società assicurative, atte a tenerlo indenne da danni alle cose ed alle persone.

 

ART.8

OBBLIGHI

L’incaricato della conduzione dello scuolabus si impegna ad osservare gli orari, i percorsi e le fermate stabiliti dall’Amministrazione comunale, che potranno subire variazioni secondo eventuali diverse necessità che dovessero sopraggiungere nel corso dell’anno scolastico.

 

ART.9

CAUZIONE PROVVISORIA

I soggetti partecipanti alla gara dovranno prestare apposita cauzione provvisoria ai sensi dell’art.75 del D. Lgs. N.163/2006, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto. Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve:

a)     prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante, nonché l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva;

b)    avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% nel caso previsto dall’art.75 –comma 7- del suindicato D. Lgs. 163/2006, che dovrà essere opportunamente documentato.

 

ART.10

CAUZIONE DEFINITIVA

L’Impresa Aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. N.163/2006, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempienza dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Impresa Aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato alla stessa, in caso di risoluzione del contratto medesimo per inadempienza della ditta.

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L’Impresa Aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

 

ART.11

ASSICURAZIONI

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale carico dell’Impresa Aggiudicataria. Pertanto la stessa deve stipulare apposita assicurazione R.C.T..

 

ART.12

SPESE, IMPOSTE, TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all’appalto, saranno a carico dell’Impresa Aggiudicataria.

 

ART.13

PERSONALE

L’esecuzione del contratto deve essere svolta da personale alle dipendenze dell’Impresa Appaltatrice, che dovrà essere meglio specificato in un elenco che ne indichi le complete generalità, gli estremi delle idoneità sanitarie, i livelli e le mansioni cui sarà preposto.

Tutto il personale impiegato nel servizio deve conoscere le norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lo stesso dev’essere in possesso di idoneo titolo per la guida degli scuolabus (patente di guida categoria “D” con allegato foglio “K”.

Tutte le disposizioni del presente articolo devono essere scrupolosamente osservate dall’Impresa Appaltatrice.

 

ART.14

ORGANICO ADDETTI

L’Impresa Appaltatrice deve individuare e comunicare al Comune il referente dell’esecuzione del servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l’esecuzione dello stesso, entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara.

Il Comune si riserva inoltre il diritto di richiedere all’Impresa Appaltatrice la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi; in tal caso l’Impresa Appaltratrice provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

 

ART.15

OBBLIGHI DEL PERSONALE

Il personale della ditta dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

L’appaltatore s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile.

Le segnalazioni o richieste del Comune in questo senso, saranno impegnative per l’appaltatore.

 

ART.16

CONTROLLO DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI

Il personale addetto al servizio dovrà essere sottoposto, almeno una volta durante l’anno scolastico, a visita sanitaria; in ogni caso, alla data di inizio del servizio, tutti i lavoratori addetti dovranno essere muniti di tessera sanitaria, la cui copia sarà trasmessa a questo Comune.

 

ART.17

RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L’Impresa Appaltatrice deve dimostrare mensilmente al Comune la propria regolarità contributiva (DURC).

Il personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga dell’Impresa Appaltatrice.

 

ART.18

APPLICAZIONI CONTRATTUALI

L’Impresa Appaltatrice deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.

L’Impresa Appaltatrice è tenuta altresì ad applicare i contratti collettivi, anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui la stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto. L’Impresa Appaltatrice dovrà garantire l’adempimento di tali obblighi  anche per le eventuali imprese subappaltatrici autorizzate dall’Ente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

Eventuali aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale (già decisi o futuri) sono a carico dell’Impresa Appaltatrice.

 

ART.19

CORRISPETTIVI, FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Alla ditta aggiudicataria spetta, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo offerto in sede di gara.

Tale corrispettivo sarà liquidato dal Comune entro 60 gg. dalla data di ricevimento di regolare fattura mensile all’Ufficio protocollo dell’Ente.

Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali spese per esecuzioni del servizio da parte dell’Amministrazione comunale, effettuato in sostituzione della ditta inadempiente, e quelle pene pecuniarie applicate a carico della ditta e quant’altro dalla stessa dovuto, qualora la cauzione prestata risulti insufficiente.

 

ART.20

DIRITTI DI CONTROLLO

E’ facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che si riterranno opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Impresa Appaltatrice, alle prescrizioni contrattuali del presente Capitolato.

 

ART.21

CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA

Requisiti di ordine generale.

1.     Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i contratti, i soggetti:

a.      Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b.     Nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.

c.     Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

d.     Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;

e.      Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

f.       Che, secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;

g.     Che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h.     Che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

i.        Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

j.        Che non presentino la certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68, salvo il disposto del comma 2 dell’art.38 del D. Lgs. 163/2006, concernente la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

k.     Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8.6.2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cuiall’art.36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006 n.223, convertito –con modif.- dalla Legge 4/8/2006 n.248;

1.1   Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;

1.2   Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art.43 del DPR 28.12.2000 n.445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2 del D.L. 25.12.2002 n.210, convertito nella legge 22.11.2002 n.266, e di cui all’art.3 –comma 8- del D. Lgs. 14.8.1996 n.494 e s.m.i.;

1.3   Il legale rappresentante dovrà dichiarare assenza di rapporto di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara, intesi in relazione all’art.2359 C.C., in forma singola o raggruppata;

 

2.     Requisiti di idoneità professionale

E’ richiesto il possesso dei requisiti minimi:

2.1 Iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione antimafia, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, da cui dovrà risultare che l’attività esercitata è compatibile a quella fissata nell’oggetto dell’appalto. In caso di ATI tale certificazione deve essere fornita da almeno un associato;

2.2 Obbligo di fornire attrezzature provviste di certificazioni UNI EN ISO 9001:2000.

 

Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28.12.2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

 

 

 

 

ART.22

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio del  prezzo più basso ai sensi dell’art.82, comma 2°, lett.b).

L’offerta economica redatta in lingua italiana, dovrà essere indicata al netto di IVA, in cifre come in lettere.

Saranno escluse dalla gara le offerte non fatte in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta.

L’offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa o della società.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una  sola offerta valida.

Si escluderanno dalla gara tutte le offerte pervenute dalle ditte che presenteranno documentazione incompleta e/o irregolare da come richiesto nel presente capitolato.

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali o per motivi di opportunità.

In caso di non convalida dei risultati di gara, l’impresa provvisoriamente risultante aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato affidamento.

In caso di non convalida dei risultati di gara per mancato perfezionamento degli atti da parte della Ditta provvisoriamente aggiudicataria, la gara verrà aggiudicata provvisoriamente alla Ditta che avrà fatto la seconda migliore offerta.

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara stessa e/o di rinviare la data senza che le ditte concorrenti possano accampare pretese al riguardo.

L’aggiudicazione sarà vincolante per la Ditta all’atto dell’aggiudicazione stessa, ma non impegnerà l’Amministrazione se non dopo l’approvazione del verbale di Asta Pubblica che avverrà a mezzo Determina Dirigenziale, in mancanza della quale l’aggiudicazione stessa non si intende valida senza che la ditta, provvisoriamente aggiudicataria, possa pretendere qualsiasi indennità, spese o danni.

Con la presentazione dell’offerta la ditta assume l’impegno di rispettare gli obblighi assicurativi, previdenziali e di lavoro nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi integrativi.

Per il solo fatto di essere ammessi alla gara, tutti i concorrenti si intendono edotti delle condizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto e si da atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, alle norme del Codice Civile in materia di contratti ed agli atti di gara.

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara anche mediante la richiesta di produzione di appositi certificati e/o attestazioni.

L’aggiudicazione definitiva avverrà con adozione di apposito successivo provvedimento dirigenziale ed è subordinata alla verifica di congruità del possesso degli strumenti necessari.

L’Ente, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non aggiudicare, in caso di inadeguatezza dell’offerta, di offerta anomala, ai sensi degli artt. 86,87,88 del D. Lgs. 163/06, o a seguito di verifica circa la regolarità degli atti amministrativi del procedimento senza diritto di risarcimento alcuno in favore delle ditte partecipanti.

In caso di concorrenti che ottengono il medesimo punteggio, si aggiudicherà l’appalto mediante sorteggio.

Resta inteso che il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Si specifica che i termini per la presentazione degli atti si intendono perentori, facendo fede unicamente a tale scopo il timbro a calendario e l’ora di arrivo apposto sulla documentazione dall’Ufficio Protocollo del Comune.

 

ART.23

OBBLIGHI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese d’imposta, tasse e bolli e diritti inerenti alla stipulazione del contratto di appalto a cui è obbligato nel termine assegnato dall’Amministrazione comunale.

L’Impresa Appaltatrice dovrà comunicare un proprio responsabile col compito di porsi unico interlocutore e punto di riferimento con l’Amministrazione comunale.

 

ART.24

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora nello svolgimento del servizio svolto dalla Ditta si raggiunga un livello di inefficienza da quantificarsi nella percentuale, su base annua, superiore al 5% di disservizio, si verificherà lo stato di GRAVE INADEMPIENZA. L’Amministrazione comunicherà alla Ditta tale inefficienza per mezzo di Raccomandata A.R. indipendentemente dall’erogazione di penali o risarcimento danni. Nel caso in cui la ditta non fosse in grado di ripristinare i livelli di servizio concordati entro una settimana dalla notifica della comunicazione di inefficienza del servizio, l’Amministrazione avrà facoltà di recedere dal contratto con il relativo incameramento della cauzione, dandone comunicazione alla Ditta per mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento.

Qualora dall’inefficienza del servizio maturino le condizioni per la risoluzione del contratto, la Ditta resta obbligata ad assicurare lo stesso per il tempo necessario alla riattivazione della sua gestione da parte dell’Amministrazione o da altra Ditta da essa designata.

L’Amministrazione potrà altresì rescindere il contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse senza che la Ditta nulla possa pretendere e previa comunicazione da notificare in tempo utile.

Resta inteso che, qualora l’Amministrazione comunale decidesse di gestire in proprio il servizio di trasporto scolastico, può disdire in qualsiasi momento l’affidamento di cui al presente capitolato, senza alcuna penale per l’Ente.

 

ART.25

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei relativi contratti.

 

ART.26

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è previsto il subappalto o la cessione del contratto se non espressamente autorizzato dall’Amministrazione.

 

ART.27

CONTROVERSIE

Salvo quanto previsto dall’art.240 del D. Lgs. N.163/2006, per ogni controversia è competente il Giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Paola (CS).

 

ART. 28

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.