Allegato alla determinazione del responsabile Ufficio Ragioneria, n._____ del ______________
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COMUNE DI LONGOBARDI |
(Provincia di Cosenza)
Ufficio di
Ragioneria
CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO
Affidamento della gestione del servizio
“Trasporto scolastico” – anno scol. 2008/2009, con l’ausilio di n.2
accompagnatrici per i bambini della scuola dell’infanzia di Longobardi centro e
marina.
ART.1
OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’
L’appalto
ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e successivo riaccompagno
degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° grado, nei
e dai rispettivi plessi di Longobardi centro e marina, mediante l’utilizzo di
n.2 scuolabus comunali.
Per
la sola scuola dell’infanzia è richiesta la presenza sui rispettivi pulmini di
n.2 accompagnatrici.
ART.2
CARATTERISTICHE E DURATA DEL SERVIZIO
La
fornitura, i periodi , e le attività dell’appalto, dovranno essere le seguenti:
Il
servizio avrà inizio e termine concordemente all’ufficiale calendario
scolastico, compresi i periodi d’esame; Dovrà essere svolto tutti i giorni
feriali lavorativi, tenendo conto degli orari della scuola a tempo prolungato.
La
manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi adibiti al servizio è a
carico dell’impresa aggiudicataria, con spese d’officina per l’Ente, previa
fornitura di apposito preventivo dei lavori da effettuarsi e dei costi da
sostenersi, da sottoporre all’approvazione del competente funzionario.
ART.3
UTENZA
L’utenza
del servizio è costituita dagli alunni frequentanti le sezioni scolastiche
interessate:
-
scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: plesso di Longobardi
centro, via D. Miceli;
-
scuola
dell’infanzia “A. Filippelli”: plesso di Longobardi, loc. Marina;
-
scuola primaria:
plesso di Longobardi, corso Marina.
ART.4
PREZZO POSTO A BASE DELLA GARA
Il
prezzo a base d’asta, comprensivo di ogni e qualsiasi onere per la sua
realizzazione, IVA esclusa, è stabilito in €.30.000,00 (trentamila/00).
Il
prezzo rinveniente dall’aggiudicazione non può subire alcuna variazione nel
corso della vigenza del contratto.
ART.5
MODALITA’ RELATIVE ALL’AGGIUDICAZIONE
La
gara verrà espletata mediante Procedura
Aperta e con il criterio del Massimo
Ribasso sul prezzo unitario posto a base d’asta, ai sensi dell’art.82,
comma 1 lett.b) del D.lg.163/2006.
Il
Comune, ai sensi dell’art.124 –comma 8- del D.Lgs. 163/2006, procederà all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del medesimo D.Lgs .
Tanto
non sarà esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse risulterà
inferiore a cinque; in tal caso si applicherà l’art.86 – comma 3.
L’aggiudicazione
diverrà definitiva a seguito dell’approvazione da parte dell’Ufficio comunale a
ciò preposto.
Non
saranno ammesse offerte in aumento.
ART.6
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara:
a. Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le
società commerciali, le società cooperative;
b. I consorzi fra società cooperative di produzione e
lavoro, costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n.422, e s.m.i., e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;
c. I consorzi stabili, costituiti anche in forma di
società consortili ai sensi dell’art.2615-ter del Codice Civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative e di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui
all’art.36;
d. I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti
dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime
l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 163/2006;
e. I consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art.2602
del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c)
del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’art.2615-ter del
Codice Civile; si applicano al riguardo
le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 163/2006;
f. I soggetti che abbiano stipulato il contratto di
gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D. Lgs. 23 luglio 1991 n.240; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all’art.37 del D. Lgs. 163/2006.
2. Coloro che hanno prestato nell’ultimo triennio servizi
di trasporto scolastico per un importo complessivo di €.30.000,00 pari
all’importo complessivo presunto del presente appalto. Tali servizi devono
essere documentati da:
a. Certificati rilasciati o controfirmati dall’autorità
competente, quando il destinatario è una amministrazione aggiudicatrice;
b. Da un’attestazione dell’acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione,
semplicemente da una dichiarazione dell’operatore economico, quando il
destinatario è un privato.
3. In possesso di certificazione concernente il fatturato
dell’Impresa per il settore di attività oggetto dell’appalto realizzato negli
ultimi tre esercizi, non inferiore ad €.30.000,00. Nel caso di associazione
temporanea di impresa, il suddetto requisito dovrà essere posseduto nella
misura del 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla
o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 10% del
requisito richiesto cumulativamente; Il requisito potrà essere posseduto e
dimostrato interamente dalla sola Capogruppo.
4. Che abbiano adempiuto, all’interno della propria
azienda, agli obblighi sulla sicurezza;
5. Che siano in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, ex art.17 –legge 68/99 (o di non essere tenuti
al rispetto delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili avendo alle
proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15);
6. Che non si siano avvalsi dei piani individuali di
emersione di cui alla legge 383/2001 (ovvero di essersi avvalsi dei piani
individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il periodo di
emersione si è concluso);
7. Che siano in regola con i versamenti contributivi e
retributivi (indicare sedi INPS – INAIL e relative matricole).
ART.7
USO GRATUITO
DEI MEZZI
Per
tutta la durata del contratto, l’Amministrazione comunale affida in comodato
gratuito, alla ditta appaltatrice, n.2 scuolabus di proprietà dell’Ente, previa
stipula di apposita convenzione.
All’inizio
del servizio, il Comune consegna alla ditta aggiudicatrice, i mezzi suddetti in
perfetta efficienza ed appositamente revisionati.
A
carico dell’Amministrazione sono poste le spese di assicurazione di
responsabilità civile nei confronti di terzi e dei trasportati, tasse e spese
di officina, compresone degli pneumatici e delle parti frenanti. L’ordinaria
manutenzione, consistente nell’adozione da parte dei conducenti di quelle
attenzioni atte a mantenere la perfetta efficienza dell’autoveicolo ed a
garantire la sicurezza dei trasportati, è a carico della ditta appaltatrice,
così come pure l’impegno a curarne la riparazione, una volta autorizzata
dall’Ente, presso l’autofficina che verrà di volta in volta indicata dal
Funzionario responsabile del servizio.
Ove
l’usura dei mezzi, causata da negligenza e/o imprudenza dell’aggiudicatario,
provochi danni a persone e/o cose, ed agli stessi scuolabus, la ditta né
risponderà in proprio risarcendo l’Ente delle spese che questi abbia dovuto
sostenere.
Le
spese per il carburante sono a carico del Comune.
Al
termine del contratto (chiusura di tutte le operazioni scolastiche), la ditta
aggiudicataria dovrà restituire all’Ente i due scuolabus affidati, nelle stesse
condizioni di efficienza in cui sono stati consegnati.
L’aggiudicatario
assume l’obbligo del pieno rispetto delle norme che regolano la circolazione
degli autoveicoli.
L’aggiudicatario
può, inoltre, stipulare autonomamente polizze integrative con società
assicurative, atte a tenerlo indenne da danni alle cose ed alle persone.
ART.8
OBBLIGHI
L’incaricato
della conduzione dello scuolabus si impegna ad osservare gli orari, i percorsi
e le fermate stabiliti dall’Amministrazione comunale, che potranno subire
variazioni secondo eventuali diverse necessità che dovessero sopraggiungere nel
corso dell’anno scolastico.
ART.9
CAUZIONE
PROVVISORIA
I
soggetti partecipanti alla gara dovranno prestare apposita cauzione provvisoria
ai sensi dell’art.75 del D. Lgs. N.163/2006, pari al 2% del valore complessivo
dell’appalto. Detta cauzione, se prestata mediante fideiussione bancaria o
assicurativa, deve:
a) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15
giorni a semplice richiesta scritta del soggetto appaltante, nonché l’impegno
del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva;
b) avere validità per almeno centottanta giorni dalla
data di presentazione dell’offerta.
La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo, mentre ai non aggiudicatari sarà
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo
della garanzia è ridotto del 50% nel caso previsto dall’art.75 –comma 7- del
suindicato D. Lgs. 163/2006, che dovrà essere opportunamente documentato.
ART.10
CAUZIONE
DEFINITIVA
L’Impresa
Aggiudicataria dovrà prestare, prima della stipula del contratto, cauzione
definitiva, ai sensi dell’art.113 del D. Lgs. N.163/2006, a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato,
dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune
dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempienza
dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’Impresa
Aggiudicataria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare
qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato
alla stessa, in caso di risoluzione del contratto medesimo per inadempienza
della ditta.
Resta
salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
L’Impresa
Aggiudicataria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.
La
cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi
contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
ART.11
ASSICURAZIONI
Ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni che in relazione
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune
o a terzi, cose o persone, si intende senza riserve od eccezioni a totale
carico dell’Impresa Aggiudicataria. Pertanto la stessa deve stipulare apposita
assicurazione R.C.T..
ART.12
SPESE,
IMPOSTE, TASSE
Tutte
le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara
ed alla stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di
affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel corso della
sua esecuzione, nonché quelle relative inerenti e conseguenti all’appalto,
saranno a carico dell’Impresa Aggiudicataria.
ART.13
PERSONALE
L’esecuzione
del contratto deve essere svolta da personale alle dipendenze dell’Impresa
Appaltatrice, che dovrà essere meglio specificato in un elenco che ne indichi
le complete generalità, gli estremi delle idoneità sanitarie, i livelli e le
mansioni cui sarà preposto.
Tutto
il personale impiegato nel servizio deve conoscere le norme di sicurezza e
prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Lo
stesso dev’essere in possesso di idoneo titolo per la guida degli scuolabus
(patente di guida categoria “D” con allegato foglio “K”.
Tutte
le disposizioni del presente articolo devono essere scrupolosamente osservate
dall’Impresa Appaltatrice.
ART.14
ORGANICO
ADDETTI
L’Impresa
Appaltatrice deve individuare e comunicare al Comune il referente dell’esecuzione
del servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono
impiegate per l’esecuzione dello stesso, entro 15 giorni dall’aggiudicazione
della gara.
Il
Comune si riserva inoltre il diritto di richiedere all’Impresa Appaltatrice la
sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati
motivi; in tal caso l’Impresa Appaltratrice provvederà a quanto richiesto senza
che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
ART.15
OBBLIGHI DEL
PERSONALE
Il
personale della ditta dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.
L’appaltatore
s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile.
Le
segnalazioni o richieste del Comune in questo senso, saranno impegnative per
l’appaltatore.
ART.16
CONTROLLO
DELLA SALUTE DEGLI ADDETTI
Il
personale addetto al servizio dovrà essere sottoposto, almeno una volta durante
l’anno scolastico, a visita sanitaria; in ogni caso, alla data di inizio del
servizio, tutti i lavoratori addetti dovranno essere muniti di tessera
sanitaria, la cui copia sarà trasmessa a questo Comune.
ART.17
RISPETTO
DELLE NORMATIVE VIGENTI
L’Impresa
Appaltatrice deve dimostrare mensilmente al Comune la propria regolarità
contributiva (DURC).
Il
personale tutto, nessuno escluso, deve essere iscritto nel libro paga
dell’Impresa Appaltatrice.
ART.18
APPLICAZIONI
CONTRATTUALI
L’Impresa
Appaltatrice deve inoltre attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti
occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le
condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro
nazionali e locali.
L’Impresa
Appaltatrice è tenuta altresì ad applicare i contratti collettivi, anche dopo
la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
I
suddetti obblighi vincolano l’Impresa Appaltatrice anche nel caso in cui la
stessa non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse
receduto. L’Impresa Appaltatrice dovrà garantire l’adempimento di tali obblighi
anche per le eventuali imprese
subappaltatrici autorizzate dall’Ente.
Il
Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di
concerto con organismi ritenuti competenti.
Eventuali
aumenti contrattuali previsti dal CCNL per il personale (già decisi o futuri)
sono a carico dell’Impresa Appaltatrice.
ART.19
CORRISPETTIVI,
FATTURAZIONI E PAGAMENTI
Alla
ditta aggiudicataria spetta, a compenso di tutti gli oneri che la stessa andrà
ad assumere con il presente capitolato, il corrispettivo offerto in sede di
gara.
Tale
corrispettivo sarà liquidato dal Comune entro 60 gg. dalla data di ricevimento
di regolare fattura mensile all’Ufficio protocollo dell’Ente.
Dal
pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali spese per
esecuzioni del servizio da parte dell’Amministrazione comunale, effettuato in
sostituzione della ditta inadempiente, e quelle pene pecuniarie applicate a
carico della ditta e quant’altro dalla stessa dovuto, qualora la cauzione
prestata risulti insufficiente.
ART.20
DIRITTI DI CONTROLLO
E’
facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le
modalità che si riterranno opportune, controlli per verificare la rispondenza
del servizio fornito dall’Impresa Appaltatrice, alle prescrizioni contrattuali
del presente Capitolato.
ART.21
CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA
Requisiti
di ordine generale.
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi,
né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i
contratti, i soggetti:
a. Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b. Nei cui confronti è pendente procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge
27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10
della legge 31 maggio 1965 n.575; l’esclusione ed il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società.
c. Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art.444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale. E’ comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45, paragrafo
1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione ed il divieto operano se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico
se si tratta di impresa individuale, del socio o del direttore tecnico se si
tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori
muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata;
d. Che hanno violato il divieto di intestazione
fiduciaria posto all’art.17 della legge 19 marzo 1990, n.55;
e. Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante
dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f. Che, secondo motivata valutazione della Stazione
Appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova;
g. Che hanno commesso violazioni, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h. Che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione
del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i.
Che hanno
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o
dello Stato in cui sono stabiliti;
j.
Che non
presentino la certificazione di cui all’art.17 della legge 12 marzo 1999, n.68,
salvo il disposto del comma 2 dell’art.38 del D. Lgs. 163/2006, concernente la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
k. Nei cui confronti è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 8.6.2001 n.231 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cuiall’art.36 bis,
comma 1, del D.L. 4.7.2006 n.223, convertito –con modif.- dalla Legge 4/8/2006
n.248;
1.1 Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei
requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni
del Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000 n.445, in cui indica
anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione;
1.2 Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di
esclusione di cui al presente articolo, si applica l’art.43 del DPR 28.12.2000
n.445; resta fermo, per l’affidatario, l’obbligo di presentare la
certificazione di regolarità contributiva di cui all’art.2 del D.L. 25.12.2002
n.210, convertito nella legge 22.11.2002 n.266, e di cui all’art.3 –comma 8-
del D. Lgs. 14.8.1996 n.494 e s.m.i.;
1.3 Il legale rappresentante dovrà dichiarare assenza di
rapporto di collegamento o controllo con altre imprese partecipanti alla gara,
intesi in relazione all’art.2359 C.C., in forma singola o raggruppata;
2. Requisiti di idoneità professionale
E’ richiesto il possesso dei requisiti minimi:
2.1 Iscrizione alla Camera di Commercio, con indicazione
antimafia, di data non anteriore a mesi sei da quella fissata per la gara, da
cui dovrà risultare che l’attività esercitata è compatibile a quella fissata
nell’oggetto dell’appalto. In caso di ATI tale certificazione deve essere
fornita da almeno un associato;
2.2 Obbligo di fornire attrezzature provviste di
certificazioni UNI EN ISO 9001:2000.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti
mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR
28.12.2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
ART.22
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La
procedura di aggiudicazione del servizio avverrà sulla base del criterio
del prezzo più basso ai sensi
dell’art.82, comma 2°, lett.b).
L’offerta
economica redatta in lingua italiana, dovrà essere indicata al netto di IVA, in
cifre come in lettere.
Saranno
escluse dalla gara le offerte non fatte in ribasso rispetto all’importo posto a
base d’asta.
L’offerta
dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o
legale rappresentante o procuratore speciale dell’impresa o della società.
Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Si
escluderanno dalla gara tutte le offerte pervenute dalle ditte che
presenteranno documentazione incompleta e/o irregolare da come richiesto nel
presente capitolato.
L’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà insindacabile di non convalidare
l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali o per motivi di
opportunità.
In
caso di non convalida dei risultati di gara, l’impresa provvisoriamente
risultante aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per il mancato
affidamento.
In
caso di non convalida dei risultati di gara per mancato perfezionamento degli
atti da parte della Ditta provvisoriamente aggiudicataria, la gara verrà
aggiudicata provvisoriamente alla Ditta che avrà fatto la seconda migliore
offerta.
Il
Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo
alla gara stessa e/o di rinviare la data senza che le ditte concorrenti possano
accampare pretese al riguardo.
L’aggiudicazione
sarà vincolante per
Con
la presentazione dell’offerta la ditta assume l’impegno di rispettare gli
obblighi assicurativi, previdenziali e di lavoro nei confronti del personale dipendente
e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi
integrativi.
Per
il solo fatto di essere ammessi alla gara, tutti i concorrenti si intendono
edotti delle condizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto e si
da atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle
disposizioni del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, alle norme
del Codice Civile in materia di contratti ed agli atti di gara.
L’Amministrazione
appaltante si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle
dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara anche mediante la richiesta
di produzione di appositi certificati e/o attestazioni.
L’aggiudicazione
definitiva avverrà con adozione di apposito successivo provvedimento
dirigenziale ed è subordinata alla verifica di congruità del possesso degli
strumenti necessari.
L’Ente,
a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non aggiudicare, in
caso di inadeguatezza dell’offerta, di offerta anomala, ai sensi degli artt.
86,87,88 del D. Lgs. 163/06, o a seguito di verifica circa la regolarità degli
atti amministrativi del procedimento senza diritto di risarcimento alcuno in
favore delle ditte partecipanti.
In
caso di concorrenti che ottengono il medesimo punteggio, si aggiudicherà
l’appalto mediante sorteggio.
Resta
inteso che il recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo
rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a
destinazione in tempo utile. Si specifica che i termini per la presentazione
degli atti si intendono perentori, facendo fede unicamente a tale scopo il
timbro a calendario e l’ora di arrivo apposto sulla documentazione dall’Ufficio
Protocollo del Comune.
ART.23
OBBLIGHI ED ONERI DELL’AGGIUDICATARIO
Sono
a carico dell’aggiudicatario tutte le spese d’imposta, tasse e bolli e diritti
inerenti alla stipulazione del contratto di appalto a cui è obbligato nel
termine assegnato dall’Amministrazione comunale.
L’Impresa
Appaltatrice dovrà comunicare un proprio responsabile col compito di porsi
unico interlocutore e punto di riferimento con l’Amministrazione comunale.
ART.24
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora
nello svolgimento del servizio svolto dalla Ditta si raggiunga un livello di
inefficienza da quantificarsi nella percentuale, su base annua, superiore al 5%
di disservizio, si verificherà lo stato di GRAVE INADEMPIENZA.
L’Amministrazione comunicherà alla Ditta tale inefficienza per mezzo di
Raccomandata A.R. indipendentemente dall’erogazione di penali o risarcimento
danni. Nel caso in cui la ditta non fosse in grado di ripristinare i livelli di
servizio concordati entro una settimana dalla notifica della comunicazione di
inefficienza del servizio, l’Amministrazione avrà facoltà di recedere dal
contratto con il relativo incameramento della cauzione, dandone comunicazione
alla Ditta per mezzo di Raccomandata con Avviso di Ricevimento.
Qualora
dall’inefficienza del servizio maturino le condizioni per la risoluzione del
contratto,
L’Amministrazione
potrà altresì rescindere il contratto per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse senza che
Resta
inteso che, qualora l’Amministrazione comunale decidesse di gestire in proprio
il servizio di trasporto scolastico, può disdire in qualsiasi momento
l’affidamento di cui al presente capitolato, senza alcuna penale per l’Ente.
ART.25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai
sensi della legge 675/96 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese
saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per
l’eventuale successiva stipula e gestione dei relativi contratti.
ART.26
SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non
è previsto il subappalto o la cessione del contratto se non espressamente
autorizzato dall’Amministrazione.
ART.27
CONTROVERSIE
Salvo
quanto previsto dall’art.240 del D. Lgs. N.163/2006, per ogni controversia è
competente il Giudice ordinario. Il Foro competente sarà quello di Paola (CS).
ART. 28
NORME DI RINVIO
Per
quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alle leggi e disposizioni
normative vigenti in materia.