FONDO DI SOLIDARIETÀ BILATERALE DEGLI ORMEGGIATORI E BARCAIOLI DEI PORTI ITALIANI

COS'È

Al Fondo, gestito dall’INPS, aderiscono tutti i lavoratori del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani operanti nei porti e nelle acque antistanti a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. Tale Fondo provvede all’erogazione dell’assegno ordinario a favore dei lavoratori, esclusi i dirigenti, interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, nonché al versamento della contribuzione correlata alla competente gestione assicurativa obbligatoria di ciascun lavoratore.

 

A CHI È RIVOLTO

Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo tutti i lavoratori dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. Restano esclusi i dirigenti e i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e i lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

 

DECORRENZA E DURATA

L'assegno ordinario può essere erogato per una durata massima non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile e non superiore a un anno.

In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni l’assegno può essere concesso fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile.

In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) non possono essere autorizzate ore di assegno ordinario eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda.

In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria può essere corrisposto per un massimo di 12 mesi, anche continuativi, in un biennio mobile.

In caso di ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) possono essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili dall’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.

I Gruppi che fanno ricorso all’assegno ordinario non possono coinvolgere più di 40 unità lavorative all’anno per un periodo inferiore a 80 giorni lavorativi ciascuno e per un massimo di 3.200 giorni complessivi annui di cassa integrazione.

 

QUANTO SPETTA

La misura del beneficio dell'assegno è fissata all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale. Per il 2020 la misura massima mensile della prestazione è pari a 998,18 euro in caso di retribuzioni uguali o inferiori a 2.159,48 euro e a 1.199,72 euro in caso di retribuzioni superiori a 2.159,48 euro (circolare INPS 10 febbraio 2020, n. 20). Gli importi sono rivalutati annualmente con le modalità e i criteri in atto per la CIGO.

 

QUANDO FARE DOMANDA

Le domande di accesso all'assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. Il mancato rispetto dei termini temporali non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, determina l'irricevibilità temporanea della stessa. Nel caso di presentazione oltre i 15 giorni si determina uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione.

 

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato. Il gruppo che intende avvalersi dell’assegno ordinario è tenuto a darne comunicazione alle associazioni datoriali e alle segreterie nazionali e regionali competenti, nonché, laddove esistenti, alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni firmatarie dell’accordo del 6 marzo 2014. È necessario, al momento della presentazione dell’istanza, comunicare l’assolvimento degli obblighi di informazione e consultazione sindacale allegando le comunicazioni preventive e le relative ricevute delle raccomandate a/r o delle PEC inoltrate alle organizzazioni sindacali di cui sopra. La domanda deve essere presentata per Unità Produttiva. La concessione degl’interventi è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con conforme deliberazione.


 

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